Concorso pubblico: esclusione per violazione dell'anonimato
Per il Tar Catania, l'indicazione, anche soltanto parziale, di un codice fiscale, fra l'altro coincidente per nove cifre su sedici con quelle del candidato, rappresenta una anomalia che giustifica l'esclusione dal concorso
- Esclusione dal concorso pubblico: il caso
- La sentenza del TAR Catania
- Violazione della regola dell'anonimato
Esclusione dal concorso pubblico: il caso
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Un partecipante ad un concorso pubblico bandito da un ente locale impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura adottato in quanto lo stesso aveva indicato, all'interno dell'elaborato scritto, un codice fiscale coincidente per ben nove cifre con quello di un concorrente.Avverso l'esclusione insorgeva il concorrente, sostenendo l'irrilevanza di siffatta indicazione.
La sentenza del TAR Catania
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La Seconda Sezione interna del TAR Catania, con sentenza in forma semplificata n. 293 del 30/01/2023, rigettava il gravame ritenendo che l'indicazione parziale di un codice fiscale all'interno della prova concorsuale, coincidente per nove cifre su sedici con quelle di un concorrente (che si è successivamente scoperto essere lo stesso candidato autore dell'elaborato), rappresenta una anomalia significativa che giustifica l'esclusione dalla procedura, evidenziando la volontà di inserire un segno di riconoscimento nell'elaborato.
Secondo l'iter argomentativo della pronunzia, l'aspetto di rilievo ai fini della garanzia di anonimato degli elaborati concorsuali non è quello della identificabilità dell'autore tramite un segno che sia a lui personalmente riconducibile, quanto l'idoneità del segno, anche astratta, ad essere elemento di identificazione, assumendo un carattere obiettivamente anomalo.
Violazione della regola dell'anonimato
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Richiamando diversi precedenti della giurisprudenza amministrativa, il TAR Catania individua i due elementi da cui è possibile desumere la violazione della regola dell'anonimato: a) l'idoneità del segno di riconoscimento a violare l'anonimato; b) l'utilizzo intenzionale di tale segno di riconoscimento.
E sebbene il mero errore materiale non rappresenti elemento idoneo a provare l'intenzione di rendere riconoscibile l'elaborato, non può nemmeno ritenersi, secondo la pronunzia, che l'intenzionalità debba essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.
Nella specie, la particolare significatività dell'anomalia rappresentava un evidente segno di riconoscimento, astrattamente rilevante ed idoneo a fungere da elemento di identificazione.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Data: 15/04/2023 07:00:00Autore: Giovanni Fidone