Adozione speciale
- Adozione speciale: la normativa
- Adozione speciale e adozione piena: differenze
- Evoluzione dell'adozione speciale dopo la Consulta
Adozione speciale: la normativa
Innanzitutto, l'adozione in casi particolari (o adozione speciale) è regolata dagli art. 44-55 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Diritto del minore ad una famiglia" e viene applicata in quattro ipotesi specifiche:
- quando il minore è orfano di padre di madre e ci sono dei parenti entro il sesto grado o legati a lui da un rapporto affettivo stabile disposti ad occuparsene;
- la seconda ipotesi si verifica in favore del figlio del coniuge;
- quando il minore orfano è disabile;
- quando il minore è in uno status tale da non poter essere oggetto di affidamento preadottivo.
Nell'ambito della normativa civilistica avente ad oggetto l'istituto de quo, di grande interesse appare essere la pronuncia n. 79/2022 della Corte Costituzionale che ha statuito l'illegittimità delle norme relative all'adozione in casi particolari (cd "adozione speciale") nella parte in cui non consentono la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante.
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Adozione speciale e adozione piena: differenze
Nell'ambito applicativo assume importante rilievo la circostanza che tale tipo di adozione è lo strumento che consente l'adozione del figlio del partner anche in coppie unite civilmente o tra conviventi non coniugati.
L'adozione in casi particolari si differenzia dall'adozione piena (o adozione legittimante) per il fatto che nella prima non si estingue il vincolo di parentela con la sua famiglia biologica ragion per cui, per come previsto dall'art. 300 c.c., l'adottato conserverà nei confronti di questa tutti i suoi diritti e doveri.
Infatti, i genitori adottivi diventano responsabili della crescita, dell'assistenza e del mantenimento del minore senza però che si interrompa il rapporto tra questi e il suo il nucleo familiare di origine che, comunque, non sarà più tenuto al suo mantenimento se non in tre casi specifici: 1) revoca dell'adozione; 2) cessazione della responsabilità genitoriale dell'adottante; 3)sopravvenuta difficoltà economica degli adottanti.
Dal punto di vista ereditario, l'adottato è erede dei soli genitori adottanti e non dei parenti di questi, così come manterrà diritti ereditari nei confronti della famiglia d'origine proprio in ragione del fatto che l'adozione speciale non estingue il vincolo di parentela con questa. Di contro, gli adottanti non acquisiscono alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato e della sua famiglia.
Sempre in ragione dei principi ispiratori dell'istituto, il minore adottato non perde il cognome della famiglia d'origine, ma acquista quello del padre adottivo che viene anteposto al primo.
Evoluzione dell'adozione speciale dopo la Consulta
Stante quanto sopra, la ratio sottesa all'istituto in questione è quella di riconoscere giuridicamente, previo accertamento della corrispondenza della scelta all'interesse del minore, relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con quest'ultimo e caratterizzate dall'adempimento dei doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali; tutto ciò in quanto inteso a consolidare, ricorrendone le condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggano situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato.
Appare importante sottolineare che antecedentemente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, l'adozione speciale determinava semplicemente l'instaurarsi di un rapporto tra minore e famiglia adottiva che però non determinava la nascita di alcun vincolo parentale tra il bambino adottato e i familiari dei genitori adottivi.
Correttamente, tale situazione è stata dichiarata non conforme ai principi costituzionali atteso che il legame coi parenti è un diritto dell'adottato il quale, secondo tali dettami normativi, non avrebbe nonni, zii, fratelli, cugini bensì semplicemente due genitori.
L'apertura del giudice delle leggi è - infatti - il risultato di un progressivo riconoscimento dei diritti fondamentali dei minori, anche di quelli che fanno ingresso in una famiglia intesa non nel senso tradizionale del termine; ciò al fine di eliminare ogni forma di discriminazione non solo sostanziale ma anche meramente formale, concedendo a tutti i figli lo stesso status giuridico.
Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Avv. Tiziana DI GABRIELE
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Tel. 0321-1640498
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Data: 18/04/2023 08:00:00Autore: Francesco Paolo Mastrovito