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Camper adibito ad abitazione? Serve il permesso di costruire

Per il Consiglio di Stato è necessario il permesso di costruire per adibire stabilmente un camper ad abitazione


Casa mobile e permesso di costruire

Serve il permesso di costruire per adibire un camper ad abitazione. Lo ha detto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3669/2023 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo avverso la sentenza del Tar che aveva confermato l'ordine di demolizione emesso da parte del comune di Pravisdomini.

Nel caso di specie, l'amministrazione contestava al ricorrente l'installazione su un lotto di terreno con destinazione agricola, di una casa mobile dotata di allacciamento elettrico scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico, oltre all'esecuzione sulla stessa di opere minori (come barbecue, gazebo, ecc.), in assenza di titolo edilizio.
Il comune quindi ingiungeva la rimozione delle opere abusive.
Il Tar dava ragione all'amministrazione comunale e la vicenda approdava innanzi al Consiglio di Stato, dove interveniva ad adiuvandum anche il proprietario dell'area interessata dagli abusi sopradescritti.
Il ricorrente censurava la sentenza del Tar per aver disconosciuto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ripristinatorio, in virtù della natura precaria e amovibile dei manufatti dallo stesso installati, peraltro caratterizzati da non accentuata consistenza volumetrica.
Per il CDS, tuttavia, la doglianza non merita condivisione.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e. 5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, premette il Consiglio di Stato, "costituiscono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". Riportandosi quindi alla consolidata giurisprudenza, il giudice amministrativo, afferma che "per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimovibile, funzionale a esaudire un'esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione, ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare (cfr., tra le altre, Cons. Stato, n. 7792/2019; n. 150/2018).

Inoltre, chiariscono i giudici che "il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della stessa (Cons. Stato, n. 5762/2017)".
Da ciò discende, pure, "che la natura precaria di un'opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione" (Cass. Pen., n. 5350/2007).
Nel caso di specie, conclude il CDS, "non sono ravvisabili elementi atti a comprovare che i camper e l'ulteriore manufatto soddisfino il requisito della precarietà come sopra descritto, anzi - dalle affermazioni del ricorrente - risulta come egli abbia utilizzato gli stessi per stabilirvi la residenza al fine di fronteggiare le necessità abitative primarie del proprio nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare".
L'appello va, quindi, respinto.
Data: 24/04/2023 08:00:00
Autore: Redazione