L'avvocato non può autenticare la croce dell'analfabeta
Autentica crocesegno del difensore
L'imputato, a mezzo del difensore, adisce il Palazzaccio deducendo violazione dell'art. 39 disp. att. c.p.p.
Detta norma si riferisce all'autenticazione degli atti per i quali il codice di rito prevede tale formalita?, sicche? ritenere non compresa in tale disposizione l'autentica da parte del difensore al segno di croce apposto dal proprio assistito, analfabeta, restringe indebitamente un diritto.
Rileva, inoltre, che, il provvedimento impugnato non e? stato notificato al difensore, avendo il giudice specializzato erroneamente ritenuto nulla ovvero invalida anche la nomina del difensore, siccome apposta in calce all'istanza di am m issione alle m isure alternative alla detenzione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita? secondo cui la nomina del difensore di fiducia fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, e? valida poiche? detto requisito non e? richiesto dall'articolo 96 cod. proc. pen.
Per gli Ermellini, le censure sono infondate. La S.C. riafferma quindi il principio di diritto, richiamato nel provvedimento impugnato e consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Diversamente da quanto affermato nel ricorso, infatti, spiegano i giudici, "in tema di? significato da attribuire ai termini 'autentica' e 'autenticazione', il problema che qui si pone e? quello della natura del 'crocesegno' che e? un semplice elemento grafico convenzionale indicante che una persona non sa scrivere. Come tale, non essendo idoneo all'individuazione del suo autore, non puo? costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione".
Va difatti esclusa, "nei riguardi dell'analfabeta, sia l'applicabilita? dell'art. 110, terzo comma c.p.p., che si riferisce alla persona che non e? in grado di scrivere per causa diversa dall'analfabetismo, sia l'applicabilita? dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che conferisce al difensore il mero potere di autenticazione della sottoscrizione e non anche quello di formazione dell'atto di nomina che, nel caso specifico, deve necessariamente essere ricevuto da!l pubblico ufficiale a cio? autorizzato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p.".
Per tali ragioni e? inammissibile l'impugnazione proposta dall'analfabeta il cui "crocesegno" cui il difensore abbia apposto la dicitura "e? autentica", del quale ultimo difetta la legittimazione alla proposizione del gravame. Per cui, il ricorso è rigettato.
Autore: Redazione