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Consumatori: obblighi informativi e sanzioni

Gli obblighi informativi sui prodotti nei confronti dei consumatori e il sistema sanzionatorio


Obblighi informativi prodotti

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Ai giorni nostri il tema delle informazioni sui prodotti ed in particolare nel settore alimentare è diventato di fondamentale importanza.

Il codice del consumo vigente disciplina il sistema delle Informazioni ai consumatori e quali devono essere difatti i contenuti minimi delle stesse.

Il riferimento codicistico definisce in maniera puntuale all'art. 3, chi sono i destinatari, i quali rivestono la qualifica di consumatore o utente, e nell’estendere tale definizione l’art. 5 riporta altresì la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali, considerato che l’art, 3 alla lettera a) limita l’ambito di applicazione alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Dall'analisi puntuale del suddetto art. 5, vengono in rilievo preliminarmente gli elementi essenziali degli obblighi informativi, in favore dei consumatori e utenti destinatari, quali nell'ordine la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti e dei servizi; successivamente il disposto indica la portata generale dei soggetti da cui possono provenire le informazioni al consumatore e determina le modalità con cui esse devono essere recepite ovvero devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Indicazioni prodotti nel Codice del consumo

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Procedendo per ordine, il codice prende in esame le definizioni sulle informazioni ai consumatori, la tipologia delle indicazioni dei prodotti e le modalità di indicazione,“visibilmente e chiaramente leggibili”.

L’articolo 6 cataloga una serie di requisiti che devono contenere inequivocabilmente i prodotti o le confezioni destinate al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale:

Modalità di indicazione

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Le indicazioni, di cui si è fatta precedente menzione, devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Esclusione dall'ambito di applicazione

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Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. Per ciò che attiene i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Indicazioni in lingua italiana

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Perché vi sia il rispetto dei requisiti essenziali sulle indicazioni ed informazioni all'ampia categoria dei consumatori, tutte le informazioni devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Il sistema sanzionatorio

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La normativa prevede all'art. 10, un programma di attuazione della disciplina, coinvolgendo per il controllo delle procedure diversi soggetti come il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia e la Conferenza unificata al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui si è fatta esplicitazione nelle premesse.

Infine, il codice del consumo per definire la materia relativa alle informazioni ai consumatori prevede sui divieti di commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili e per l'effetto della violazione dei parametri stabiliti, dispone di un sistema sanzionatorio penalmente rilevante se costituisce reato mentre per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.

La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della già menzionata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.


Dott.ssa Zaira Niaty

Responsabile Ufficio legale - Unione Nazionale Consumatori Lamezia Terme

unc.lameziaterme@gmail.com

Data: 28/04/2023 07:00:00
Autore: Zaira Niaty