Sospeso l'avvocato in conflitto di interessi
Avvocato in conflitto di interessi
Il conflitto di interessi è un illecito "di pericolo" a tutela dell'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone. E' quanto ha asserito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 259/2022 (sotto allegata), pubblicata il 14 maggio 2023 sul sito del Codice deontologico.
Chiamato a decidere il ricorso di un avvocato sospeso dalla professione forense per 6 mesi, il CNF ha colto l'occasione per ribadire che "il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresi?, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti e? tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignita? dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettivita? sulla capacita? degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben piu? ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale".
Conseguentemente, ha affermato il Consiglio rigettando il ricorso:
- poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, puo? valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attivita?;
- poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) e? irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo.
Autore: Redazione