Decreto ingiuntivo: guida e modello Marina Crisafi - 13/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Case popolari: illegittima la residenza per 5 anni

La Corte Costituzionale boccia la legge della Liguria che inserisce tra i requisiti per accedere alle graduatorie la residenza da almeno 5 anni


Alloggi edilizia residenziale pubblica e requisito residenza

Nell'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza da almeno 5 anni viola Costituzione. E' quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 77/2023 (sotto allegata) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della irragionevolezza che sotto quello della disparità di trattamento, l'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale Liguria n. 10/2004, nella parte in cui prevede che per accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia necessaria la residenza o l'attività lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza al quale appartiene il comune che emana il bando.

In particolare, il giudice delle leggi, richiamando i principi fatti valere dalla sentenza n. 44/2020, ha sancito che "limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»" la disposizione della legge ligure sia illegittima, "in quanto si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata".
Data: 21/05/2023 07:00:00
Autore: Redazione