Mantenimento parziale figli: no al reato solo perché sono minori
Per la Cassazione, il mantenimento corrisposto parzialmente non integra reato per il solo fatto che i figli sono minori
Mantenimento parziale e reato
Il reato previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 comprende anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita ma bisogna tener conto del caso di specie, non può ritenersi infatti che lo stato di bisogno sia in re ipsa per via della minore età dei figli. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 24885/2023 della sesta sezione penale della Cassazione (sotto allegata).
Nella vicenda, un padre veniva condannato in appello per i reati di cui all'art. 570 c.p., comma 2, e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 nonchè per il reato di elusione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge. L'uomo adisce quindi il Palazzaccio lamentando di aver versato regolarmente cospicue somme mensili, sia pur inferiori rispetto a quanto stabilito giudizialmente, per cui sarebbe stato necessario un puntuale accertamento in ordine alla effettiva sussistenza di uno stato di bisogno, cagionato dal parziale inadempimento. Inoltre, deduce violazione e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'impossibilità di adempiere alle statuizioni in tema di mantenimento, così come inizialmente determinate in sede civile, stante le difficoltà economiche in cui il ricorrente si era venuto a trovare.
Per la Cassazione, il ricorso è fondato.
In relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, la Corte di appello, osservano infatti dalla S.C., ha motivato la conferma della sentenza di condanna richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'omesso versamento dell'assegno in favore dei figli minori determina di per sè lo stato di bisogno.
Tale principio, tuttavia, "pur astrattamente condivisibile e recepito da consolidata giurisprudenza, deve comunque tener conto della peculiarità del caso di specie, nel quale non vi è stata la totale omissione del versamento dell'assegno, bensì il costante adempimento in misura che, sia pur notevolmente ridotta, ha sempre avuto una considerevole rilevanza economica".
In relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, la Corte di appello, osservano infatti dalla S.C., ha motivato la conferma della sentenza di condanna richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'omesso versamento dell'assegno in favore dei figli minori determina di per sè lo stato di bisogno.
Tale principio, tuttavia, "pur astrattamente condivisibile e recepito da consolidata giurisprudenza, deve comunque tener conto della peculiarità del caso di specie, nel quale non vi è stata la totale omissione del versamento dell'assegno, bensì il costante adempimento in misura che, sia pur notevolmente ridotta, ha sempre avuto una considerevole rilevanza economica".
Nel caso del versamento parziale, pertanto, continua la Cassazione, "non può ritenersi che lo stato di bisogno sia desumibile in re ipsa dalla minore età dei soggetti beneficiari (Sez.6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871), dovendo piuttosto riespandersi il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale".
Applicando tale regola, ribadisce la S.C., "integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione".
Applicando tale regola, ribadisce la S.C., "integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione".
Partendo da tali premesse, "si comprende la ragione per cui qualora l'assegno di mantenimento sia versato, sia pur in parte, in maniera costante e tale da garantire un apporto continuativo in favore del coniuge e dei figli minori, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, occorre procedere all'effettiva verifica dell'idoneità dell'adempimento parziale a soddisfare le esigenze primarie dei beneficiari e, in particolare, dei figli minori, non potendosi far discendere dal mero inesatto adempimento la configurabilità del reato in assenza dell'accertamento dello stato di bisogno. Quanto detto comporta che quel sostanziale automatismo tra induzione in stato di bisogno ed omesso versamento dell'assegno in favore dei figli minori non può estendersi anche alla diversa ipotesi, qual è quella in esame, del parziale inadempimento".
Per cui, la Corte d'appello è incorsa nel denunciato vizio di motivazione, nella misura in cui non ha distinto tra omesso ed inesatto adempimento, in tal modo sottraendosi alla verifica della ricorrenza dello stato di bisogno. Accertamento, peraltro, ancor più necessario nel caso di specie ove si consideri che la stessa persona offesa ha riferito di versamenti costantemente eseguiti, sia pur in maniera inferiore al dovuto e, peraltro, affatto marginale.
Da qui l'annullamento della sentenza. Parola al giudice del rinvio.
Autore: Redazione