Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Furto di prodotti alimentari e stato di necessità

La recente giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra furto di generi alimentari e stato di necessità


Presupposti di applicazione dell'art. 54 c.p.

[Torna su]

La Cassazione, recentemente, si è pronunciata su un tema interessante ovvero il furto di generi di necessità (nella specie alimenti) può integrare lo stato di necessità ex art 54 c.p., escludendo così la punibilità?
Nella specie, la disamina parte dalla sentenza della quinta sezione penale della Cassazione n. 21900/2023, la quale affronta la tematica de qua.
L'esimente opera quando l'agente ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

In altre parole, affinchè sia integrata la scriminante dello stato di necessità è necessario sussista un pericolo di un danno grave alla persona, che sia attuale e imminente, quindi non è sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. Il pericolo, presupposto dell'esimente, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente (pericolo da lui non volontariamente causato), ulteriori elementi costitutivi sono quelli della necessità della condotta (illecita) quale conseguenza dell'inevitabilità del pericolo. Dunque, l'esigenza di evitare il danno grave alla persona deve essere tanto imperiosa e cogente, da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui. Proprio ponendosi lungo questa scia, la giurisprudenza di legittimità, già in precedenti pronunce, aveva escluso la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando l'imputato "può sottrarsi " dalla costrizione a violare la legge mediante ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela - Cass. Sez 4 sent 15167 del 13 aprile 2015.Da ultimo, ai fini dell'integrazione della scriminante de qua occorre che sia configurabile un rapporto di proporzionalità tra l'effettivo pericolo prospettato e il fatto commesso dal soggetto agente.

Profili processuali: l'onere di allegazione

[Torna su]
Non meno rilevante è il profilo processuale riguardo all'applicabilità dello stato di necessità: sull'imputato incombe l'onere di allegazione ai fini del riconoscimento della scriminante ex art 54 c.p.
Quindi deve "allegare" di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non aver potuto sottrarsi al pericolo minacciato. Conseguenza dell'omissione di tale allegazione è l'esclusione dell'operatività della norma in esame.

La recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione

[Torna su]

Con la sua ultima e recentissima pronuncia, la Cassazione non ha fatto altro che ribadire i principi fin qui enunciati ed ha, di conseguenza, escluso l'operabilità della scriminante de qua per il furto di generi alimentari.
Nell'ultima pronuncia, la Cassazione ha così ribadito che la situazione di indigenza, in cui versa il soggetto agente, non è di per sè idonea ad integrare la scriminante ex art 54 c.p. poichè difettano gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti che prestano assistenza sociale. Nell'ipotesi concreta, si è ritenuto che "non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perché la possibilità di ricorrere all'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona".
Nè la destinazione del bene, diretto a soddisfare un bisogno alimentare, esclude la configurazione del furto, trattandosi comunque di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto, mentre la destinazione al nutrimento si risolve nell'uso che l'autore dell'impossessamento fa del bene.
La Corte ha quindi ribadito che in tema di rapporto tra stato di necessità e furto di generi alimentari, l'applicabilità della scriminante è esclusa quando, nell'ipotesi concreta, difettano gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, poichè, appunto, vi è la possibilità, per le persone che versano in tale stato di indigenza, di essere assistite dagli istituti di previdenza sociale. Nel caso esaminato poi, a rilevare è anche la quantità dei beni sottratti. Un consistente quantitativo di generi alimentari, non compatibile con l'esigenza di soddisfare un impellente bisogno primario, per cui è venuta a mancare la proporzione fra fatto e pericolo, altro presupposto per l'operatività della scriminante de qua ("la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere, infatti, ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell'esigenza alimentare (non diversamente soddisfabile e purché pur sempre imposta dalla necessità di evitare il pericolo di un danno grave alla persona)".
In conclusione, non può integrare la scriminante di cui all'art. 54 cp lo stato di bisogno attinente all'alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano (Sez. 6, n. 711 del 18/04/1967 Ud. (dep. 13/06/1967), Rv. 104604 - 01; conf. 103819, anno 1967; 100667, 101577, anno 1966)- Cass.Pen. Sez. V,22 maggio 2023 n. 21900.
Data: 10/07/2023 07:00:00
Autore: Antonia De santis