Il cartello "Attenti al cane" non basta
Responsabilità proprietario del cane
Il cartello "Attenti al cane" non basta ad esimere il proprietario da colpa per il comportamento violento dell'animale che aggredisce e cagiona lesioni a una persona. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 31821/2023 (sotto allegata).Il fatto riguardava un episodio in cui mentre stava passeggiando con il proprio cane, improvvisamente vedeva scendere da un'auto in quanto sfuggito al padrone, un pitbull che aggrediva il proprio cane e che al suo tentativo di staccarlo, dandogli un colpo con la mano, lo aveva morso alle mani cagionandogli lesioni con prognosi di guarigione di giorni dieci.
Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'errata individuazione della regola cautelare e sulla sua violazione.
In particolare, assumeva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio. Deduceva, inoltre, la manifesta contraddittorieta? o illogicita? della motivazione della parte in cui era stata giudicata credibile la testimonianza resa dalla parte civile.
Per gli Ermellini, le doglianze sono manifestamente infondate. Da tempo, la corte di legittimità, infatti, affermano, ha "sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in piu? pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all'interno dell'abitazione" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011).
E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi piu? aggressivo, l'obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor piu?. Ne consegue, proseguono i giudici, "che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli e? tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante".
Rientra, in altri termini, "in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialita? lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene".
Si tratta di un principio corretto, "collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale e? tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, principio di cui deve essere ribadita la validita?, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che e? stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosita? dell'animale per l'abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto".
In definitiva, scrive la S.C., "la responsabilita? del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall'animale medesimo, puo? essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall'art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'a- nimale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma e? necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee".
La S.C. ha, altresì, ritenuto che un cartello "ATTENTI AL CANE" ben in vista al cancello d'ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilita? del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un'adeguata custodia, cosi? da evitare la possibilita? di danni alle persone" (cosi? Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.).
Nella specie, peraltro, hanno concluso da Piazza Cavour, dichiarando inammissibile il ricorso, la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal il quale ha affermato che il cane aveva il guinzaglio ma "se lo e? trascinato dietro" .
Autore: Redazione