Whistleblowing: disciplina e linee guida ANAC
Il d.lgs 24/2023 di attuazione della Direttiva Europea 2019/1937 recante la nuova disciplina sul Whistleblowing e le linee guida ANAC
- Cos'è il Whistleblowing
- Taglio col passato
- Chi sono i whistleblowers
- Chi è il Facilitatore
- Ambito oggettivo
- Modalità segnalazione: canali interni e esterno presso ANAC
Cos'è il Whistleblowing
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Il whistleblowing si riferisce alla condotta di chi denuncia attività illecite o fraudolente all'interno di un'organizzazione pubblica o privata. La disciplina è contenuta nel D.lgs 24/2023 (con effetto dal 15 luglio 2023), emanato in attuazione della Direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.
Leggi anche la guida completa al Whistleblowing
Per una maggiore comprensione e approfondimento della tematica de qua, si consiglia, a sussidio e in aggiunta, la lettura delle Linee guida ANAC in merito, approvate con Delibera 311 del 12 luglio 2023.
Taglio col passato
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In riferimento al settore pubblico, la novità introdotta dalla normativa è l'abrogazione dell'art. 54 bis d. lgs 165/2001(che era stata inserita dalla legge anticorruzione 190/2012).
La nuova disciplina sembra contenere disposizioni più ferree rispetto alla precedente, tesa a garantire una maggiore protezione a chi non solo si espone personalmente attraverso segnalazioni o denunce ma anche a soggetti diversi dal segnalante, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.
Chi sono i whistleblowers
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La novella legislativa si apre ad una duplice prospettiva: pubblica e privata. Difatti, i whistleblowers sono quelle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o europee, quando venga leso l'interesse pubblico generale o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, (violazioni) di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Nell'ottica di una "tutela rafforzata", la protezione viene assicurata non solo ai dipendenti "in senso stretto" o collaboratori, ma anche ai lavoratori subordinati e autonomi, ai liberi professionisti e ai volontari e tirocinanti (pur non retribuiti), azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Innovativa è anche la previsione che amplia "l'orizzonte temporale", poichè, affinchè possa applicarsi la normativa in merito, non è elemento necessario che la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro.
Secondo il decreto, infatti, la tutela è estesa e si applica anche durante il periodo di prova; anteriormente, ovvero quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; successivamente, si pensi al caso del dipendente prossimo alla pensione, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.
Chi è il Facilitatore
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Ulteriore, non trascurabile, innovazione apportata dal D. lgs 24/23 è la protezione estesa non solo ai soggetti "direttamente segnalanti" ma anche a coloro i quali, pur non essendo "parte attiva", potrebbero figurare comunque come destinatari di ritorsioni o perchè hanno svolto un ruolo nell'ambito del processo di segnalazione (è il caso del facilitatore) e/o in virtù del particolare legame con il segnalante.
Tali soggetti possono essere:
- il Facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da un rapporto affettivo o parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e col quale hanno un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà del segnalante
Ambito oggettivo
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Oggetto della segnalazione, divulgazione pubblica, denuncia sono le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'unione Europea.
Il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di violazioni, dettagliate elencate nel decreto de quo, al quale si rinvia.
Modalità segnalazione: canali interni e esterno presso ANAC
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A titolo preferenziale, sono incoraggiati i canali interni per presentare una segnalazione, il che significa che gli enti (pubblici e privati) devono approntare canali interni per ricevere e trattare le segnalazioni. Difatti, il ricorso al canale esterno presso l'ANAC costituisce un'eccezione, tant'è che può essere attivato al verificarsi di particolari condizioni previste dalla legge. Merita almeno di essere menzionata la centralità della riservatezza assunta nell'ambito della nuova disciplina, che può essere garantita anche tramite il ricorso alla crittografia qualora siano utilizzati strumenti informatici per presentare una segnalazione, che può essere resa sia in forma scritta che orale.
Le condizioni specificamente previste per il ricorso al canale esterno presso l'ANAC sono:
- il canale interno non è attivo o, pur essendo attivo, non è conforme a quanto previsto dalla legislazione
- pur essendo già stata presentata la segnalazione interna, la stessa non ha avuto seguito
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna, la stessa non avrebbe seguito o determinerebbe il rischio di ritorsione
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Alle modalità sopra elencate, si aggiunge la divulgazione pubblica, si ha quando le informazioni sulle violazioni sono rese di dominio pubblico tramite stampa o altro mezzo di diffusione di massa (ad esempio, il segnalante ricorre direttamente alla divulgazione pubblica quando ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).
Queste sono solo alcune delle novità legislative introdotte dal D. lgs 24/2023, dal quale emerge una normativa "rafforzata", disposta ad approntare una protezione più ampia ed estesa rispetto alla disciplina originaria, protesa alla duplice prospettiva della tutela della riservatezza e della tutela da ritorsioni anche nei confronti di soggetti non direttamente segnalanti e originariamente non contemplati. Regole ferree che fanno del whistleblowing (e del conseguente apparato normativo approntato) un importante presidio a contrasto della corruzione e cattiva amministrazione nel settore sia pubblico che privato.
Antonia De Santis
email antonia.desantis90@gmail.com
Autore: Antonia De santis