Pedone attraversa all'improvviso: l'autista non è responsabile
Per la Cassazione, la condotta imprevedibile e anomala del pedone rende l'autista non responsabile del sinistro
Attraversamento improvviso del pedone: responsabilità del sinistro
In caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti dimostrato che non vi era, per lo stesso, alcuna possibilità di prevenire l'evento, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala. Così la terza sezione civile della Cassazione nell'ordinanza n. 20140/2023 (sotto allegata).
A ricorrere al Palazzaccio erano i genitori di un bambino che, accompagnato dalla nonna, aveva attraversato la strada e giunto all'altezza degli stalli di sosta veniva colpito da un'auto riportando lesioni. La Corte d'appello aveva ritenuto il pedone responsabile in via esclusiva del sinistro, posto che l'attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile, perciò aveva rigettato la domanda dei genitori. Di fronte alla Suprema Corte, costoro censuravano la sentenza impugnata per avere ritenuto esente da colpa il conducente dell'autovettura e per avere affermato, in modo apodittico, che l'attraversamento fosse da considerarsi ‹‹imprevedibile››, senza avere previamente accertato in concreto la condotta del conducente, il rispetto dei limiti e delle regole cautelari imposti e senza avere fornito un supporto argomentativo adeguato circa la correlazione tra le macchie di sangue rinvenute ed il punto di impatto. Sostengono pure che non erano stati accertati in concreto l'ubicazione esatta del minore, lo stato dei luoghi, ed in particolare della strada e delle distanze tra stalli e marciapiede, la velocità dell'auto prima dell'impatto ed al momento dell'impatto, considerato che le dichiarazioni del conducente del veicolo non spiegavano quando lo stesso avesse percepito la presenza e la posizione del bambino.
La Cassazione dà loro torto. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, osservano innanzitutto i giudici, "in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (cfr. ex multis Cass.n. 4551/2017).
Inoltre, sottolineano, "come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto".
Nel caso di specie, in definitiva, il giudice d'appello, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, ha accertato che l'attraversamento del bambino, di appena due anni, è stato improvviso ed imprevedibile, ha escluso che la velocità dell'autovettura "possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull'investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell'autovettura, in quanto l'impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all'altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all'età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell'autovettura parcheggiata". Per cui, il ricorso è rigettato.
Autore: Redazione