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Inadempiente al mandato l'avvocato che si assenta dall'udienza

Per il CNF, in difetto di una strategia difensiva concordata, l'assenza dall'udienza rappresenta un comportamento deontologicamente rilevante


Inadempimento al mandato per assenza all'udienza

"In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista". E' quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 127/2023 (sotto allegata) confermando la sanzione della sospensione dalla professione per nove mesi nei confronti di un avvocato.

Nella decisione, il CNF, ha affermato altresì che "viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica", posto che nella specie, l'avvocato aveva omesso per anni di eseguire il mandato professionale conferitogli, nel contempo rassicurando in modo menzognero il cliente circa l'esecuzione dell'attività professionale richiesta e dovuta.

L'obbligo d'informazione imposto dall'art. 27 Cdf, già art. 40 del codice previgente, prosegue il Consiglio, impone che la stessa sia corretta e veritiera, "a prescindere dalla innocuita? reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non puo? certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del 'rapporto fiduciario' proprio consistente nella completezza, compiutezza e verita? delle informazioni destinate all'assistito".

Data: 17/09/2023 06:00:00
Autore: Redazione