Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: niente gratuito patrocinio all'evasore fiscale

Per la Suprema Corte, non può concedersi il gratuito patrocinio all'evasore fiscale per il quale vale la presunzione che sia abbiente


Gratuito patrocinio

Niente gratuito patrocinio all'evasore fiscale, per il quale vale la presunzione di superamento dei limiti di reddito. Così la quarta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 40477/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il ricorrente impugna innanzi al Palazzaccio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del tribunale di Lecco sul presupposto dell'esistenza di due precedenti condanne definitive per omesso versamento dell'IVA, deducendo, violazione degli artt. 76 e 91 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui l'art. 91 prevede una presunzione iuris et de iure di abbienza, conseguentemente escludendo la possibilita? di richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio per i condannati per i reati c.d. fiscali. Lamentando, inoltre, che l'effetto preclusivo derivante dalla condanna per il reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto potrebbe operare solo nei casi in cui il procedimento nel quale e? richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia relativo proprio a tale categoria di reati, e non gia? nelle diverse ipotesi, come quella in esame, in cui l'istante sia, invece, indagato o imputato per crimini di diversa natura (nella specie, per le fattispecie di cui agli artt. 582, 585 c.p. e l. 18 aprile 1975, n. 110).

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso va rigettato. Infatti, osservano i giudici, "dalla lettura coordinata degli artt. 76, comma 4-bis, e 91 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, cosi? come modificati dal d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34, si desume che la condanna riportata dal richiedente il gratuito patrocinio in ordine a reati c.d. fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione e? richiesta in procedimenti relativi a reati diversi da quelli in esame, ed una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando essa e? richiesta in procedimenti aventi ad oggetto proprio tale condanna".

In tema di patrocinio a spese dello Stato, cioe?, "e? legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia gia? riportato condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla" (cfr. Cass. n. 13742 del 22/03/2022).

Nel caso in esame, il giudice dell'opposizione ha correttamente rigettato l'istanza del ricorrente, osservando come lo stesso avesse riportato precedenti condanne definitive per il reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tali da far presumere, ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, il superamento dei limiti di reddito ai fini della ammissione, senza che, in senso contrario, l'opponente sia stato in grado di allegare o indicare elementi concreti idonei a vincere la suddetta presunzione.

Data: 13/10/2023 06:00:00
Autore: Redazione