L'assemblea non può vietare il distacco dall'impianto centralizzato
- Distacco riscaldamento condominiale: il fatto
- La giurisprudenza sul divieto di rinunciare al riscaldamento centralizzato
- La decisione
Distacco riscaldamento condominiale: il fatto
Nella vicenda, i proprietari di un immobile procedevano al distacco dal riscaldamento condominiale inviando all'amministratore comunicazione con allegata perizia termotecnica attestante l'assenza di squilibri per l'impianto e di aggravi di costi per il condominio. Il condominio in assemblea incaricava l'amministratore di ripristinare lo stato di fatto ante distacco degli attori poiché si presumeva che tale situazione avesse creato uno sbilanciamento della distribuzione del riscaldamento. Di conseguenza i due condomini convenivano in giudizio il proprio Condominio al fine di chiedere la dichiarazione di invalidità e/o nullità della delibera assembleare.
Il condominio eccepiva che la delibera del 16.8.2019 non è nulla, ma semmai annullabile, e che l'attore ha agito in giudizio oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.
Veniva esperita CTU da cui risultava che il distacco dell'unità attoree non influiva sul funzionamento dell'impianto e che non costituiva aggravio di spesa, anche alla luce del riparto millesimale che il CTU riteneva non conforme alla normativa vigente. L'unità attorea risultava effettivamente distaccata e munita di stufe elettriche per il riscaldamento.
La giurisprudenza sul divieto di rinunciare al riscaldamento centralizzato
Il Tribunale di Aosta (sentenza n. 279/2023 sotto allegata) ritiene, come da giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che la delibera che vieta al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, non solo sia nulla, ma neppure il regolamento condominiale potrà impedire il distacco al condomino, anche qualora abbia natura contrattuale, trattandosi di diritto indisponibile del condomino ai sensi dell'art. 1118 c. 4 c.c. (Cassazione civile sez. II, 02/11/2018, n. 28051).
Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138, comma 4, del codice civile e non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Deriva da quanto precede, pertanto, che la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento. Le condizioni per il distacco dall'impianto centralizzato, vanno – in particolare – ravvisate nell'assenza di pregiudizio al funzionamento dell'impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 1123, comma 2, del codice civile, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato. In tal caso il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso.
La decisione
Per Il Tribunale la delibera del 16.8.2019, punto 5 all'o.d.g., che dispone il riallaccio degli attori all'impianto centralizzato è nulla per violazione del diritto indisponibile del condomino di cui all'art. 1118 c. 4 c.c.
Data: 16/10/2023 07:00:00Autore: Gianpaolo Aprea