Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Danno biologico di lieve entità: i nuovi importi 2023

Con D.M. 16.10.2023 il MIMIT ha rideterminato gli importi per lesioni di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli


Dm 16 ottobre 2023

[Torna su]

Con il sopracitato Decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 247 del 21-10-2023 (sotto allegato), il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato gli importi dovuti per il risarcimento dei danni biologici di lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, tenendo conto dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente al mese di aprile 2023.

Il danno biologico di lieve entità nel Codice delle assicurazioni

[Torna su]

L'art. 139, comma 1, del Codice delle assicurazioni si occupa della riparazione del danno biologico di lieve entità prodotto da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, distinguendo due "categorie" di danni, ovvero:

A seconda dell'entità del danno prodotto, la norma stabilisce criteri e importi differenti di liquidazione.

Il comma 5 della suddetta disposizione prevede poi che, gli importi di cui al comma 1, siano aggiornati annualmente con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della variazione dell'indice Istat.

Incremento del 7,9% dei punti di invalidità

[Torna su]

In ragione di quanto sopra, il MIMIT ha disposto che, a decorrere dal mese di aprile 2023, venga applicata una maggiorazione del 7,9% agli importi indicati al sopracitato art. 139, comma 1, del Codice delle assicurazioni, i quali sono dunque aggiornati come segue:

Tale consistente incremento ha risentito dell'attuale aumento del tasso di inflazione, impattante sul calcolo periodico operato dall'Istat in relazione all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

Data: 26/10/2023 07:00:00
Autore: Silvia Pascucci