La ripetibilità dell'assegno di mantenimento
Gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione in materia di ripetibilità dell'assegno di mantenimento
- Diritto alla ripetizione dell'assegno di mantenimento?
- Le questioni chiarite dalla Cassazione
- Il principio di diritto
Diritto alla ripetizione dell'assegno di mantenimento?
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Ove il Tribunale modifichi l'entità dell'assegno di mantenimento ci si chiede se l'obbligato abbia diritto a ripetere le maggiori somme versate.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 32914/2022 ha sancito che sussiste la ripetibilità dell'assegno versato al coniuge o all'ex partner ove i presupposti del diritto al mantenimento vengano riconosciuti insussistenti dall'inizio, e dunque non per fatti sopravvenuti. Ciò si verifica, per esempio, quando viene stabilito che non sussisteva il diritto ab origine, come nel caso di accertamento e condanna all'addebito.
Invece, il diritto alla ripetizione delle somme precedentemente versate non nasce ove la rivalutazione dipenda dalle mutate condizioni economiche del soggetto obbligato, o nel caso di una semplice rimodulazione al ribasso per una diversa valutazione delle condizioni.
Pertanto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente corrisposte va escluso ove il Tribunale abbia proceduto ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle condizioni economiche del soggetto obbligato oppure se l'assegno stabilito in sede presidenziale si stato semplicemente modificato al ribasso.
In ogni caso, però, non sussiste il diritto alla ripetizione se l'assegno precedentemente stabilito "non superava la misura necessaria a garantire il soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita, valutate secondo un criterio di normalità", al punto che le somme di denaro già erogate "possano ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutte consumate, nel periodo per il quale era stata prevista la loro corresponsione".
Data: 30/10/2023 06:00:00La sentenza della Corte di Cassazione n. 32914/2022 ha sancito che sussiste la ripetibilità dell'assegno versato al coniuge o all'ex partner ove i presupposti del diritto al mantenimento vengano riconosciuti insussistenti dall'inizio, e dunque non per fatti sopravvenuti. Ciò si verifica, per esempio, quando viene stabilito che non sussisteva il diritto ab origine, come nel caso di accertamento e condanna all'addebito.
Invece, il diritto alla ripetizione delle somme precedentemente versate non nasce ove la rivalutazione dipenda dalle mutate condizioni economiche del soggetto obbligato, o nel caso di una semplice rimodulazione al ribasso per una diversa valutazione delle condizioni.
Pertanto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente corrisposte va escluso ove il Tribunale abbia proceduto ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle condizioni economiche del soggetto obbligato oppure se l'assegno stabilito in sede presidenziale si stato semplicemente modificato al ribasso.
In ogni caso, però, non sussiste il diritto alla ripetizione se l'assegno precedentemente stabilito "non superava la misura necessaria a garantire il soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita, valutate secondo un criterio di normalità", al punto che le somme di denaro già erogate "possano ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutte consumate, nel periodo per il quale era stata prevista la loro corresponsione".
Le questioni chiarite dalla Cassazione
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Nel caso in oggetto, la prima sezione civile, aveva rimesso alle Sezioni Unite affinché chiarisse due questioni: a) la sussistenza o meno di un principio generale di irripetibilità delle statuizioni economiche in sede di giudizio di separazione e divorzio, in relazione ai coniugi e ai figli, desumibile dalla disciplina processuale;
b) la natura alimentare (in tutto o in parte) o para-alimentare dell'assegno di mantenimento, ricavabile sulla base del diritto sostanziale, e quindi l'effettivo carattere di irripetibilità della prestazione di alimenti, ricavabile, in difetto di un'espressa disposizione normativa, dalla complessiva disciplina della materia o dai principi costituzionali.
La corte di legittimità, ha statuito che "non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che, sul piano sostanziale, sancisca la irripetibilità dell'assegno propriamente alimentare provvisoriamente disposto a favore dell'alimentando". Di conseguenza, "non può negarsi l'efficacia caducatoria e ripristinatoria dello status quo ante e dunque sostitutiva della sentenza impugnata propria della sentenza emessa in esito al successivo grado di giudizio, sulla base del semplice riferimento alla disciplina dettata per gli alimenti in senso proprio".
Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare il "giusto rilievo" alle esigenze "equitative-solidaristiche" che dipendono dalla "peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione".
Tutto ciò in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (articolo 2033 cod. civ.).
Non è stata di conseguenza sancita una regola di "automatica irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento". Piuttosto, si è ravvisata l'esigenza di operare un "necessario bilanciamento" a tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto coniugale. Infatti, secondo il ragionamento della sentenza in esame, si deve anche poter presumere che le maggiori somme versate "siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole".
La Suprema Corte ha opinato che una somma che rivesta queste finalità equitative debba essere "necessariamente modesta". Tuttavia, non essendo stata fissata "in maniera rigida" dalla legge, in simili situazioni è sempre necessaria una valutazione personalizzata da parte del giudice di merito, considerate tutte le variabili del caso concreto. Quali, in linea di principio, "la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero la non autosufficienza economica".
Il principio di diritto
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Si può quindi affermare il seguente principio di diritto.
In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
Autore: Matteo Santini