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Imputato straniero: nulla l'ordinanza non tradotta

La Cassazione si pronuncia sulla mancata traduzione in lingua nota all'imputato straniero dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale



Che succede in caso di mancata traduzione in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale? In merito, si sono pronunciate le sezioni unite penale della Cassazione con l'informazione provvisoria n. 15/2023 (sotto allegata).

La questione controversa era la seguente: "Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione".

La soluzione adottata dalla Cassazione è quella della nullità. Nello specifico, hanno affermato le SS.UU.: "L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 c.p.p. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) c.p.p.".
Data: 30/10/2023 08:00:00
Autore: Redazione