Mediatore familiare: il DM n. 151 del 27 ottobre 2023
D.M. 27 ottobre 2023, n. 151
Con il D.M. n. 151/2023 (sotto allegato), composto da 10 articoli e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255/2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy compie un passo nella direzione tracciata dalla riforma Cartabia, che, con D.lgs n. 149/2022, ha inserito il Capo – I bis – "Dei mediatori familiari" nel Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introducendo così nel nostro ordinamento la figura in esame.
Il D.M. n. 151/2023 si propone di disciplinare l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione e i suoi requisiti, nonché in generale le modalità e i limiti entro i quali il mediatore familiare è legittimato ad operare.
Chi è il mediatore familiare
L'art. 2 del Decreto prevede che il mediatore familiare è una figura professionale terza e imparziale, munito di una specifica formazione, che "interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo".
Tale intervento è volto a facilitare i soggetti coinvolti nel percorso di riorganizzazione della relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo negoziato, avendo riguardo alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove esistente.
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Requisiti
Gli articoli 3, 4 e 5 del Decreto si occupano di stabilire quali siano i requisiti di onorabilità, professionali e di formazione che il mediatore deve possedere per l'esercizio dell'attività di mediazione.
In particolare, è previsto che il mediatore debba essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
L'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 151/2023, siano già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno 220 ore e il superamento dell'esame finale e che abbiano altresì svolto documentata attività di mediazione familiare nel precedente biennio.
Formazione
Il Decreto impone che mediatore debba seguire un corso di formazione iniziale, riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti, la cui struttura e contenuto è delineata all'art. 5, comma 3, lettere a), b) e c). Al termine del corso è previsto un esame finale il cui superamento comporta il rilascio di unattestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare.
Costi e compensi
Ciascuna delle parti coinvolta nella mediazione si impegna a corrispondere al mediatore familiare, per ogni incontro effettivamente svolto, la somma di € 40,00 oltre oneri di legge. Tale somma è moltiplicata, a norma dell'art. 8, comma 5, a secondo della complessità e la conflittualità della mediazione.
Data: 06/11/2023 06:00:00Autore: Silvia Pascucci