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Avvocati enti pubblici: i tre requisiti per l'iscrizione all'albo

Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce quali sono i tre requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo



L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre requisiti imprescindibili. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 170/2023 (sotto allegata), chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da un legale avverso la delibera di cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici.

In particolare, precisa il CNF, i tre elementi sono i seguenti:

Costituiscono, poi, corollari di tali principi "le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale".

Sulla scorta dei principi affermati, il Consiglio, ritenendo che al ricorrente "non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012" ha rigettato il ricorso.

Data: 06/11/2023 10:00:00
Autore: Redazione