Carta docenti: spetta anche agli insegnanti non di ruolo
- Carta docente alla supplente
- Carta Docente: a chi spetta
- I quattro principi di diritto affermati dalla Corte
Carta docente alla supplente
La vicenda prendeva avvio dalle doglianze manifestate da un insegnante supplente, che aveva ricevuto diversi incarichi annuali, per la mancata erogazione in suo favore della Carta Docente. In particolare, il docente evidenziava come, secondo la Corte di Giustizia (18 maggio 2022), la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE era ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della Carta Docente.
Con sentenza n. 29961/2023 (sotto allegata), la Cassazione, interrogata in via pregiudiziale, dopo aver reso un'interpretazione approfondita del quadro normativo di riferimento, ha affermato quattro importanti principi di diritto cui dovrà attenersi il Giudice di merito.
Carta Docente: a chi spetta
Si ricorda che la legge n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta Docente, stabilendo all'art. 1, comma 121, che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita (…) la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali (..)".
Sul punto, la Suprema Corte ha messo subito in rilievo come, da una parte la legge in questione fa esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, il beneficio de quo è legato al dato temporale dell'anno scolastico.
Proprio tale ultimo aspetto, ovvero il fatto che i 500 euro sono erogati per "ciascun anno scolastico", pone l'accento, secondo la Corte, sulla connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. In tale accezione, nonché al fine di evitare illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura".
Il Giudice di legittimità afferma dunque che "l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento".
Per questi motivi, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
I quattro principi di diritto affermati dalla Corte
La Corte, a valle dell'approfondito esame normativo svolto in ordine all'interrogativo pregiudiziale alla stessa posto e all'analisi di tutte le possibili implicazioni giuridiche ad esso correlato, ha enunciato i seguenti quattro principi di diritto:
- La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;
- Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
- L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Autore: Silvia Pascucci