Ticket sanitario: decide il giudice tributario
- Giurisdizione controversie ticket sanitario
- Ma cos'è esattamente il Ticket Sanitario?
- I diversi orientamenti della giurisprudenza
- La sentenza della CGT Campania
Giurisdizione controversie ticket sanitario
In merito alla questione del Ticket Sanitario, la giurisdizione del giudice che deve esprimersi, è una problematica molto controversa a causa di alcune difficoltà interpretative e delle decisioni altalenanti dei giudici tributari di primo grado.
È importante fare chiarezza su questo tema e possiamo farlo grazie alla recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Campania n. 6090/2023 (sotto allegata), che ha accolto un ricorso in appello proposto da uno dei legali dello Studio C&P Legal.
Ma cos'è esattamente il Ticket Sanitario?
Il Ticket Sanitario è un contributo che viene richiesto ai pazienti per determinate prestazioni mediche come visite specialistiche, esami diagnostici o interventi chirurgici. Il costo varia a seconda della regione e del tipo di prestazione richiesta, ma generalmente si aggira intorno ai 10-25 euro.
Il sistema del Ticket Sanitario è stato introdotto all'inizio degli anni '90 per cercare di contenere le spese sanitarie, ma ha suscitato numerose polemiche da parte dei cittadini.
È importante comprendere le sue modalità di gestione e di applicazione affinché sia chiaro agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale.
La giurisdizione necessaria per i ricorsi sui ticket sanitari rimane spesso incerta, in quanto i giudici tributari attribuiscono varie interpretazioni alla natura stessa del ticket.
In generale, la giurisdizione del giudice ordinario si applica quando il ricorso riguarda il diritto alla prestazione sanitaria, magari negata dall'ASL di riferimento.
Anche se il sistema sanitario italiano prevede l'applicazione del ticket sanitario per alcune prestazioni mediche, i pazienti possono considerare ingiusta la sua applicazione o il pagamento di una prestazione già eseguita in regime di esenzione.
La competenza giurisdizionale per decidere sulla legittimità dell'imposizione del ticket o delle sanzioni amministrative, così come sull'obbligo di pagare un ticket o rimborsarlo a carico del paziente è quella del giudice tributario.
I diversi orientamenti della giurisprudenza
La corretta individuazione della giurisdizione del giudice tributario in materia di legittimità dei ticket sanitari e dell'obbligo del contribuente al relativo pagamento è un argomento di grande rilievo, che ha causato non poche difficoltà a causa delle ambigue decisioni dei giudici tributari.
Nonostante ciò, va rilevato che sulla questione si sono già pronunciati sia la Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sezioni Unite, ord. n. 123/ 2007) che la Corte Costituzionale (sent. 238/2009), seppure in un contesto più datato.
Entrambe le corti hanno confermato la giurisdizione del giudice tributario per tutte le controversie riguardanti i tributi, inclusi i ticket sanitari, che contribuiscono alla spesa pubblica sanitaria da parte dei privati.
Tuttavia, alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado hanno sollevato dubbi su questi principi, suggerendo che la decisione spetti al Tribunale Ordinario.
La sentenza più recente della Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Campania n. 6090/2023 in commento aiuta a chiarire la questione.
La sentenza della CGT Campania
Prima di tutto, è doveroso precisare che i giudici tributari d'appello hanno ritenuto necessario esprimersi sulla natura dei ticket sanitari. È importante notare che il ticket non pagato può generare un'azione di riscossione dei ticket evasi, mediante un avviso bonario notificato dalla Asl. In caso di controversie, la competenza giuridica deve tenere conto della natura giuridica del ticket sanitario, che rientra tra le entrate tributarie del sistema di bilancio degli enti territoriali, come sostenuto dalla dottrina prevalente.
La tassa imposta al beneficiario del Servizio Sanitario Nazionale rappresenta una delle entrate proprie delle aziende del settore. Come affermato dalla sentenza n. 4924/ 2016 del Consiglio di Stato, tale forma di tassazione rientra tra le prerogative delle singole aziende. Tenendo a mente il principio di tutela del contribuente, sancito dagli articoli 24 e 53 della Costituzione, la Corte ha stabilito che tutti gli atti degli enti impositori che danno luogo ad una chiara richiesta tributaria possono essere impugnati dinanzi al giudice tributario.
L'art. 12, comma 2, della Legge n. 448/2001, che sostituisce l'art.2 del D.Lgs. n. 546/1992, stabilisce che tutte le controversie inerenti a tributi di qualsiasi tipo e provenienza, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, cadono sotto la giurisdizione tributaria.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte tributaria di appello campana ha dichiarato che la giurisdizione sul ticket sanitario spetta alla medesima autorità tributaria.
La Corte tributaria di secondo grado ha accolto la ricostruzione del tema proposta dallo Studio C&P Legal, adottando i principi forniti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale e ribadendo la giurisdizione del giudice tributario in merito alla legittimità dei ticket sanitari e all'obbligo di pagamento a carico dei contribuenti.
In conclusione, la giurisdizione tributaria copre anche le controversie sui tributi sanitari e il giudice tributario è competente per decidere in merito alla loro legittimità e obbligatorietà di pagamento.
Data: 08/11/2023 09:00:00Autore: Gianfranco Circolo