Danno biologico: le tabelle di Roma 2023
- Tabelle Roma 2023 danno biologico
- Il criterio del "punto variabile"
- Il favore per le Tabelle del Tribunale di Roma
- Danno morale soggettivo
- Danno da perdita parentale
- Danno biologico - incapacità temporanea
Tabelle Roma 2023 danno biologico
L'11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l'aggiornamento delle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale (sotto allegate), poi pubblicate il 10 novembre 2023 in sostituzione delle precedenti del 2019.
Tale aggiornamento nasce dall'esigenza, spiega il Tribunale nella relazione, di garantire, da una parte, l'adeguamento all'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022 che è stato incrementato del 15,8% e, dall'altra parte, di proseguire l'opera di ricerca dei criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno (quali ad esempio il danno riflesso subito dai congiunti a causa delle lesioni permanenti dei danneggiati).
Quanto sopra costituisce, così come chiarito dallo stesso Tribunale, la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione, iniziata fin dal 1990 e condotta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario.
Le rivalutazioni compiute dal Tribunale di Roma sono ispirate, in particolare, all'applicazione del punto tabellare nei termini indicati dall'art. 138 del Codice delle assicurazioni private (d'ora in avanti anche solo "Codice"), ove è previsto che ciascun punto deve prevedere un incremento più che proporzionale rispetto a quello precedente, così valorizzando anche le novità introdotte dalla legge n. 24 del 2017 (cd. Gelli- Bianco, in materia di responsabilità medica) e dalla legge n. 124 del 2017 che è intervenuta, sostituendoli, sugli artt. 138 e 139 del Codice.
Il criterio del "punto variabile"
Il criterio del punto variabile, che caratterizza il sistema tabellare e che è stato adottato dal Tribunale di Roma a partire dagli anni '90, si fonda sul presupposto medico- legale secondo cui la sofferenza derivante dalle lesioni alla salute aumenta in termini più che proporzionali rispetto alle lesioni permanenti subite. Tale criterio è stato adottato anche dal legislatore con il sopracitato art. 138.
Il suddetto metodo valutativo, si fonda sul risarcimento del danno quantificato moltiplicando la percentuale d'invalidità permanente per una somma di denaro che rappresenta il singolo punto d'invalidità.
In questo modo il risultato risarcitorio viene modellato tenendo conto del periodo in cui avrà effetto la menomazione e dunque tenendo conto dell'età del danneggiato (valutata sul dato della durata media della vita fornito dall'Istat).
Il criterio del punto variabile è stato ritenuto idoneo, ai fini di un'equa liquidazione del danno, anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che il parametro standardizzato in questione può essere utilizzato a condizione che lo stesso venga poi adeguato alle specificità del caso concreto (cfr. Cass. n. 20895/2015). La Corte ha evidenziato come tale sistema riesca a garantire una valutazione equitativa del danno non patrimoniale tale da garantire, sia l'uniformità del giudizio (per casi analoghi), sia un'adeguata valutazione che tenga conto delle peculiarità dell'evento lesivo.
Posto quanto sopra, il Tribunale di Roma ha poi rammentato i requisiti fondamentali e pacificamente condivisi che devono essere rispettati in sede giudiziale per la liquidazione del danno alla salute, ovvero:
1) Risarcimento integrale del danno;
2) Divieto di duplicazioni nella liquidazione delle voci di danno;
3) Divieto di sperequazioni.
Sulla base di tali criteri, il giudice è tenuto ad individuare, qualora la legge nulla disponga al riguardo, il metodo di liquidazione equitativo concretamente applicabile ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Sul punto è possibile rinviare a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.10579/2021, ovvero che "l'utilizzo da parte del giudice delle tabelle redatte dall'ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 cod. civ. Quest'ultima norma, prefigurante l'equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque ancora un giudizio di diritto e non di equità (…), per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso".
Il Tribunale di Roma, con le tabelle in esame, ha dato dunque applicazione al criterio del punto variabile contenuto all'art. 138 del Codice, prevedendone l'applicazione per il risarcimento del danno biologico superiore al 9% d'invalidità.
Il favore per le Tabelle del Tribunale di Roma
Nell'illustrare le ragioni del favore per l'adozione delle tabelle romane, il Tribunale ha evidenziato che la tabella approvata dall'Osservatorio di Milano e utilizzata dal Tribunale di Milano non tiene conto del sopracitato principio in tema di punto variabile ai fini del risarcimento del danno alla salute superiore al 9% d'invalidità. A tal proposito, il Tribunale di Roma ha quindi deciso di modificare la propria tabella rispetto a quella adottata dal Tribunale di Milano relativamente ai primi 40 punti d'invalidità e di conservare invece l'applicazione del criterio di legge dai 40 punti percentuali d'invalidità, poiché conforme al suddetto principio ispiratore.
La preferenza per le tabelle del Tribunale di Roma rispetto a quelle adottate dal Tribunale di Milano è messa in evidenza anche con riferimento: al danno morale soggettivo, alla personalizzazione del danno non patrimoniale, al danno in caso di decesso per cause indipendenti dalle lesioni e al danno biologico da reato.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale, il Tribunale romano rappresenta che non può essere comunque attribuita preferenza alla tabella milanese, essendo la stessa assimilabile (e quindi equivalente) a quella romana che trova pertanto applicazione rispetto al danno in questione.
Ciò posto di seguito si riporta una breve descrizione di alcune categorie di danni non patrimoniali interessate dagli interventi innovativi della tabella in esame, di cui si allegano i relativi documenti.
Danno morale soggettivo
Nella tabella adottata per l'anno 2023 è stata data piena applicazione al principio contenuto all'art. 138 del Codice, prevedendo un importo tabellare del danno morale soggettivo sulla base della somma predeterminata per ciascun punto di danno biologico ed individuando un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova fornita rispetto alla lesione effettivamente subita. Tale parametro trova applicazione nei soli casi in cui sia riscontrata una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato, posto che lo stesso presuppone l'esistenza di un danno biologico.
Danno da perdita parentale
La Tabella romana, nell'ottica di massima personalizzazione del danno da perdita parentale, prevede un sistema a punti, basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sull'importo finale così ottenuto possono poi essere applicati dei correttivi (ad esempio la convivenza con il parente vittima dell'evento dannoso) per adeguare ulteriormente il risarcimento della lesione alla fattispecie concreta.
Danno biologico - incapacità temporanea
Il Tribunale ha ritenuto di dover aggiornare l'importo giornaliero per il risarcimento del danno non patrimoniale in esame per l'anno 2023, tenendo conto dell'aumento del tasso d'inflazione annuo registrato dall'Istat nel corso del periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 nella misura pari al 15,8%, al fine di adeguare il pregiudizio subito dal danneggiato ad un valore economico più realistico in ragione del fenomeno inflattivo in corso. L'importo risarcitorio in esame viene corrisposto nei soli casi d'inabilità temporanea per i quali la legge non disponga l'applicazione degli importi stabiliti dall'art. 139 del Codice, che tratta, invece, ipotesi d'invalidità più gravi rispetto a quelle risarcite con la tabella in esame.
Data: 19/11/2023 06:00:00
Autore: Silvia Pascucci