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Gratuito patrocinio: l'avvocato non può rinunciare

La Cassazione ricorda le finalità del gratuito patrocinio e spiega che non spetta al difensore rinunciare in nome del beneficiario


Il gratuito patrocino è un diritto soggettivo della parte e il difensore è privo del potere di rinunciarvi. E' quanto ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 31928/2023 (sotto allegata), chiamata ad intervenire in una vicenda relativa all'acquisto di un terreno. In particolare, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra versata, posto che quest'ultimo si era rifiutato, dopo il preliminare, di concludere il definitivo.

La S.C. ha accolto le doglianze e cassato la sentenza impugnata. Nel disporre sulle spese del processo, ha affermato che il difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza di distrarre le spese "in favore del procuratore, con rinunzia al beneficio del patrocinio".

Al riguardo ha precisato quindi la Cassazione che "la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente" (così Cass., sez. un., n. 8561/2021).


Per cui, essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, ha disposto condanna alle spese - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 - in favore dello Stato, dovendo il difensore poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo D.P.R.

Data: 11/12/2023 06:00:00
Autore: Redazione