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Mae: con informazioni insufficienti esecuzione rinviata

La Cassazione spiega che l'esecuzione del Mae, in caso di informazioni insufficienti va rinviata per un tempo ragionevole



In caso di informazioni insufficienti, l'esecuzione del Mae deve essere rinviata, ma per un tempo ragionevole. A chiarirlo la Cassazione penale con la sentenza n. 45291/2023 (sotto allegata) che torna ad affrontare l'argomento del mandato d'arresto europeo a seguito del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, le autorità greche, ripetutamente invitate dalla Corte d'Appello a seguito degli annullamenti con rinvio dei precedenti provvedimenti di consegna, si erano nuovamente limitate a trasmettere sempre le stesse informazioni ritenute già insufficienti con due sentenze della Corte di Cassazione.

Con la sentenza in esame la Cassazione rileva che, se a seguito della richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione le informazioni trasmesse dallo stato emittente il mandato non sono sufficienti ad escludere il rischio per la persona richiesta in consegna di un trattamento penitenziario contrario all'articolo 3 CEDU, la Corte di appello è tenuta a rifiutare la consegna, ma il rifiuto deve intendersi pronunciato allo stato degli atti.

Così deve ritenersi, infatti, sulla base di quanto affermato dalla Corte di giustizia U.E, secondo la quale nel caso in cui sulla base delle informazioni fornite non venga escluso il rischio concreto di un trattamento inumano degradante del consegnato, l'esecuzione del mandato deve essere rinviata, ma non può essere abbandonata, prevedendosi altresì che di tale rinvio lo stato d'esecuzione informi l'Eurojust (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale) con l'indicazione dei motivi del ritardo.

La regola che la Corte di giustizia vuole delineare è dunque quella per cui la decisione del giudice nazionale non deve impedire la consegna qualora pervengono in seguito le informazioni che facciano escludere l'esistenza del suddetto rischio, purché ciò avvenga entro un tempo ragionevole.

Se è vero che il rifiuto della consegna deve intendersi pronunciato soltanto allo stato degli atti, rimane l'esigenza, sottolinea la Corte, di stabilire fin quando il procedimento di esecuzione del mandato possa protrarsi non essendo ovviamente possibile una pendenza sine die, per il caso di perdurante inerzia dello Stato emittente dell'evasione richiesta di informazioni complementari.

La Cassazione ritiene di individuare la regola di riferimento nella sentenza Aaranyosi – Caldararu della CGUE.

Questa infatti dà sostanza al presupposto del tempo ragionevole per la trasmissione delle informazioni complementari da parte dello Stato emittente il mandato prevedendo che l'autorità giudiziaria di esecuzione possa fissare a tal fine un termine ultimo il quale sia adattato al caso di specie, al fine di lasciare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione il tempo necessario per accogliere dette informazioni.

La Cassazione inoltre ricorda che, qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione decida il rinvio della decisione in quanto ritiene sussistente un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del consegnando, lo Stato membro di esecuzione debba informare l'Eurojust, precisando i motivi del ritardo.

Considerando la sostanziale identità di situazioni è ragionevole ravvisare, sottolinea la Corte di Cassazione, che l'esistenza di tale obbligo informativo sussista anche nelle ipotesi di assenza di notizie.

Preso atto che tale meccanismo sollecitatorio non era stato messo in atto dalla Corte di Appello che si era limitata a prendere atto della perdurante inerzia delle autorità giudiziarie greche, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata.

Data: 01/12/2023 06:00:00
Autore: Emanuele Crozza