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Amministratore di sostegno e curatore speciale nella riforma Cartabia

Le due figure dell'amministratore di sostegno e del curatore speciale analizzate anche alla luce della Riforma Cartabia sono oggetto del nuovo corso di Studio Cataldi Formazione


Amministratore di sostegno e curatore speciale alla luce della Cartabia

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Il corso formativo offerto dallo Studio Cataldi - Area Formazione - si propone di affrontare la disciplina e il ruolo dell'amministratore di sostegno e del curatore speciale del minore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia, occupandosi di esaminare le modalità di nomina, i poteri ed i limiti entro i quali le suddette figure sono legittimate ad operare.
Il corso prevede il rilascio dell'attestato duplice valido per le iscrizioni nelle liste dei Curatori Speciali del Minore nonché per esercitare la funzione di Amministratore di Sostegno.
Per l'evento è stata fatta richiesta di accreditamento al CNF per la formazione professionale continua Avvocati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e ss.mm.ii.

Di seguito si riporta un sintetico quadro normativo degli istituti in esame.

Curatore speciale del minore

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Gli artt. 320 e 321 del codice civile si occupano di disciplinare la nomina del curatore speciale. La figura in esame risponde alla necessità di rappresentare gli interessi del soggetto incapace d'agire, qualora lo stesso si trovi in una situazione di confitto d'interessi rispetto al suo abituale rappresentante legale (quale può essere il genitore o il tutore legale).

In tal senso, il comma 3 dell'art. 320 c.c. stabilisce che "Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore", mentre l'art. 321 c.c., recante la disciplina sulla nomina del curatore speciale, prevede che "In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti".
Rispetto alla figura in esame, il D.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", ha introdotto delle rilevanti novità agli artt. 78 e 80 c.p.c., in tema di nomina del curatore speciale.
Inoltre, lo strumento della curatela è stato potenziato dall'art. 1, comma 26, della legge 206/2021 (come confermato dal D.lgs 149/2022), che ha modificato l'articolo 336 c.c., stabilendo che la legittimazione a richiedere i provvedimenti previsti dagli articoli che precedono compete anche al curatore speciale del minore, qualora lo stesso sia stato già nominato, estendendone così le funzioni ed i poteri d'intervento.
Infine, l'art. 80 c.p.c. ha confermato la modifica introdotta al primo comma dalla legge delega 206/2021, stabilendo che, se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, alla nomina del curatore provvede d'ufficio il giudice che procede. Tale disposizione ha quindi introdotto uno strumento di flessibilità e efficientamento della nomina del curatore, evidenziando l'urgenza che sottende al sua investitura.

Amministratore di sostegno

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La figura dell'Amministratore di sostegno è stata concepita dal legislatore per coadiuvare i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dare luogo alla loro interdizione nella gestione dei propri rapporti personali e patrimoniali, ma allo stesso tempo affetti da disturbi (fisici o psichici) tali da non consentirli una gestione totalmente autonoma dei propri affari, potendosi altrimenti concretizzare un pregiudizio a loro carico.
L'istituto dell'amministratore di sostegno, introdotto dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e disciplinato dagli artt. 404 c.c. e ss., risponde quindi all'esigenza di garantire alla persona affetta da un'infermità, oppure da una menomazione fisica o psichica che impatta, anche solo parzialmente o temporaneamente nella gestione dei propri interessi, di essere assistita da un amministratore di sostegno.

Il decreto di nomina dell'amministratore, emesso dal giudice tutelare, deve contenere, a norma del comma 5 dell'art. 405 c.c. una serie di elementi, tra cui: le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Già tale disposizione emerge in maniera chiara la volontà perseguita dal legislatore tramite l'istituto dell'AdS, ovvero quella di realizzare una misura "cucita su misura" sulle esigenze e specificità del beneficiario, senza che la stessa sia "abnorme" o minima rispetto alle effettive condizioni di salute dell'amministrato. In questo senso, l'amministrazione di sostegno, rispetto ad altre misure protettive offerte dall'ordinamento, non è un "prodotto standard" e ciò sia rispetto alla valutazione dei presupposti per la sua adozione, sia rispetto ai contenuti della gestione.
La riforma Cartabia ha introdotto, con il D.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, l'art. 473-bis.58 c.c. ove è previsto che per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano in quanto compatibili le disposizioni inerenti ai procedimenti di interdizione e inabilitazione, andando in questo senso a rafforzare la figura dell'amministratore di sostegno rispetto al proprio ruolo e alle proprie funzioni.
Altra importante novità è contenuta nell'art. 21 del D.Lgs. 149/2022 ove vengono introdotte nuove competenze per i notai in materia di volontaria giurisdizione, stabilendo in particolare che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nei quali interviene un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, anche per il tramite del notaio rogante. In questo senso la riforma Cartabia ha creato un'alternativa, rimessa alla volontà delle parti legittimate a richiedere le suddette autorizzazioni, le quali possono rivolgersi alternativamente all'Autorità giudiziaria competente, oppure al notaio incaricato di ricevere l'atto.

Info sul corso

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Le ulteriori informazioni sul corso e le modalità di partecipazione sono contenute sul sito FORMAZIONE Studio Cataldi, raggiungibile al link: https://formazione.studiocataldi.it/corsi/corso-online/diritto-di-famiglia/curatore-speciale-del-minore-e-amministratore-di-sostegno-formazione-e-specializzazione
Data: 07/12/2023 09:00:00
Autore: Silvia Pascucci