La Cassazione sul mancato versamento del mantenimento
Reato ex art. 570 c.p.
Con sentenza dello scorso 8 giugno 2023, emessa a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di uomo in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge, atteso che l'articolo 459 comma 3 c.p.p. prevede che, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo a norma dell'articolo 129 c.p.p.
Nel caso di specie, invece, secondo il PM, il Giudice si era espresso in termini di dubbio di colpevolezza e, quindi, di probabilità della successiva assoluzione.
Modeste condizioni economiche dell'imputato
Secondo i Giudici della Suprema Corte il ricorso è fondato.
Infatti, ai sensi dell'articolo 459 comma 3 c.p.p., a seguito di richiesta di decreto penale di condanna il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.
Ed infatti, il Giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate dal predetto articolo 129 c.p.p., e non anche perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'articolo 530 comma 2, atteso che queste categorie possono acquisire rilievo soltanto quando tutte le parti abbiano potuto esercitare il diritto alla prova.
Nella sentenza impugnata, invece, si afferma che "la modestia delle condizioni economiche in cui vive l'autore del fatto rende quantomeno dubbia la volontà di sottrarsi all'obbligo", così che è probabile che "in un eventuale giudizio a seguito il opposizione il G verrebbe assolto per mancata prova in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato".
Con tale argomentazione il Giudice per le indagini preliminari si è quindi espresso in termini di dubbio e di probabilità, circostanze che escludono il requisito dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato necessario per il suo proscioglimento in caso di richiesta di decreto penale di condanna.
La sentenza della Cassazione
La sesta sezione penale della Cassazione ha quindi emesso la sentenza numero 49638, depositata il 13 dicembre 2023, con cui ha disposto l'annullamento della sentenza del GIP di Pavia, e la trasmissione degli atti al tribunale di Pavia – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso.
Andrea Pedicone
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Data: 14/12/2023 12:00:00Autore: Andrea Pedicone