Rc auto: tutele anche in caso d'insolvenza dell'assicuratore
Rc Auto: il decreto 184/2023
Il Decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290 del 13.12.2023, recante il "Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità" è in vigore dal 23 dicembre 2023.
Il decreto in questione interviene, in particolare, sul Codice della strada e sul Codice delle assicurazioni private, modificandone alcune norme e adeguandole e coordinandole alla legislazione europea.
Cosa prevede il decreto
Facciamo una panoramica sugli aspetti principali disciplinati dal Dlgs 184/2023 (sotto allegato) che, come anticipato, è intervenuto nel settore delle assicurazioni sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale.
Nella specie, il legislatore europeo, tramite la direttiva recepita dal decreto in esame, ha inteso rafforzare la protezione delle persone lese anche nel caso di insolvenza dell'assicuratore, in conseguenza di sinistri avvenuti all'interno di uno Stato membro (anche) diverso da quello di residenza.
Altri obiettivi della direttiva sono quelli di garantire l'omogeneità dell'entità dei massimali di copertura assicurativi su tutto il territorio europeo, nonché di rafforzare i controlli sui veicoli da parte degli Stati membri.
Un'importante novità, contenuta all'art. 2 del decreto, consiste nella modifica della definizione di veicolo che ricomprende quelli "a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia"; tutti tali veicoli vengono assoggettati all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi "qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente".
Per esclusione, la legge individua anche i mezzi esclusi dalla nozione di veicolo, quali, ad esempio: le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica anche se asservite da motore.
Tra le diverse novità introdotte dal decreto, si segnalano inoltre:
- Il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri;
- Il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio;
- La disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo;
- La disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi, prevedendosi che i "consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato 'Preventivass', consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy".
Lo strumento Preventivass
La norma stabilisce che il preventivatore sia dotato delle seguenti caratteristiche:
a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;
c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro;
e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.
Il decreto prevede inoltre che le imprese di assicurazione non possono trattare i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorare i premi in ragione della nazionalità o Stato membro di residenza. Le attestazioni emesse in altri Stati membri devono essere trattate alla pari. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica.
Data: 16/12/2023 06:00:00
Autore: Silvia Pascucci