Autovelox: mancata omologazione non è sinonimo di approvazione
Ennesima sentenza che delegittima i controlli elettronici della velocità che spesso tartassano ingiustamente gli automobilisti. Accolto dal Giudice di pace di Borgo Valsugana (TN), il ricorso dell'Associazione Tutela dei Cittadini e Microimprese "MIGLIORE TUTELA" a difesa di una automobilista che era stata multata dalla Polizia Stradale di Belluno con rilevatore elettronico non omologato, con una sanzione di 178 euro più la decurtazione di 3 punti della patente.
La vicenda ha inizio nel novembre 2022, quando la signora si era vista recapitare una sanzione per aver guidato la propria autovettura alla velocità di Km/h 106,40 dove vigeva il limite di 90 Km/h in violazione dell'articolo 142/8 del C.d.S., rilevata con telelaser.
Dal verbale risultavano immediatamente numerose anomalie e incongruenze, sia tecniche che procedurali, le quali venivano evidenziate e contestate al Giudice di Pace per comprovare la illegittimità del controllo elettronico e della successiva emissione della sanzione.
Il giudice di pace (con sentenza n. 43/2023 sotto allegata) ha rilevato che: "L'amministrazione convenuta afferma che l'apparecchiatura Telelasr Trucam sia stata omologata con decreto prot. n° 3248 del 13/06/11. Tuttavia tale atto, non prodotto, ha natura di determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a firma del Direttore Generale dott. ing. Sergio Dondolini, ovunque reperibile in rete, ma non di decreto di omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 192 C.d.S. L'art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l'ottenimento dell'omologazione e dell'approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione".
Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità "debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità" allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà "ritenersi illegittima stante la sua inidoneità" a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più "forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell'interesse della collettività" ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.
Data: 10/01/2024 06:00:00Autore: Giorgio Marcon