Caduta da cavallo: personalizzazione del danno e copertura assicurativa
- Incidente durante corso di equitazione
- La "non giustificata" personalizzazione del danno biologico
- Il motivo d'appello relativo alla copertura assicurativa
- La sussistenza della copertura assicurativa in favore del centro ippico
Incidente durante corso di equitazione
La "non giustificata" personalizzazione del danno biologico
La Corte d'appello (sent. n. 1731/2023) accoglie il motivo di impugnazione riferito alla ingiustificata personalizzazione del danno biologico. Tale accoglimento trova ragione nel presupposto per cui le conseguenze pur diverse di una lesione alla salute sono tutte inquadrabili in due gruppi. Quelle comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Mentre le prime presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, le seconde esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto (appunto la c.d. la personalizzazione).
A dire della Corte fiorentina il rilievo deturpante delle cicatrici riportate al volto della ragazza, così come il presumibile disagio che queste possono determinare nella vita di una giovane, sono diretta ed inevitabile conseguenza delle lesioni subite da Caia e che avrebbero causato le medesime problematiche in qualsiasi altro soggetto con le stesse menomazioni e della stessa età. Nel caso di specie, conclude la Corte, non risulterebbe provato alcun profilo tale da giustificare un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita. Argomentazione in linea con Cass. civ. n. 5865/2021 per cui "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave di quello che le medesime lesioni avrebbero causato ad una diversa persona della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio".Il motivo d'appello relativo alla copertura assicurativa
La sussistenza della copertura assicurativa in favore del centro ippico
Ciò detto, nell'ottica di una interpretazione delle clausole che non le privi di senso effettivo e sia secondo buona fede, non può non operare la garanzia assicurativa genericamente sussistente ex art. 44 – 48 della polizza. Garanzia riferita ai fatti lesivi verificatisi nei confronti di soggetti tesserati in occasione (anche) delle attività relative ai corsi di equitazione, e come tali ricomprendenti i rischi relativi ai danni cagionati dai cavalli, che dell'attività in oggetto rappresentano il fulcro. E se una interpretazione secondo buona fede delle suddette clausole non può autorizzare ad escludere dai danni determinati dai cavalli proprio le cadute dagli stessi, nella copertura assicurativa di cui agli artt. 44 – 48 rientra anche la caduta da cavallo di cui è causa, avvenuta durante un corso di equitazione. Situazione alla quale - precisa la Corte - non appare applicabile la limitazione di cui all'art. 52 che è invece riferita all'estensione della garanzia ai danni arrecati dai cavalli durante manifestazioni sportive e gare (osservandosi peraltro che l'appellativo di 'cavaliere' mal si attaglierebbe ad un allievo di un corso base di equitazione).
Nello specifico contesto delle manifestazioni e delle gare ippiche, ovvero degli allenamenti agonistici, non appare infatti priva di una sua logica l'esclusione del danno al cavaliere che monta il cavallo che ha provocato il danno scontrandosi con altro cavallo: si tratta di circostanze e di nozioni (ivi compreso l'appellativo di 'cavaliere') che si attagliano infatti ad attività di soggetti di una certa esperienza che nell'ambito agonistico mettono in campo condotte di elevato rischio.
Autore: Filippo Portoghese