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Cessione del quinto bloccata grazie alla procedura di sovraindebitamento

Ottenuta dal tribunale di Benevento, la sospensione della cessione del quinto e della delega sullo stipendio a seguito dell'avvio della procedura di sovraindebitamento


Cessione del quinto dello stipendio

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Il periodo che stiamo vivendo non è molto florido.

I tassi dei mutui, sottoscritti anche anni addietro, continuano ad aumentare, di conseguenza aumentano anche le rate.

Gli stipendi degli italiani, di contro, sono rimasti pressoché immutati, e questo sta generando gravi crisi di liquidità.

Le case, comprate in un tempo in cui i mutui erano sostenibili, oggi, con sempre maggiore frequenza, vengono messe all'asta dagli stessi istituti di credito per insoluti pregressi.

Le finanziarie, in ultimo, propongono la soluzione di tutti i problemi, erogando finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio, o con delega sullo stesso, tuttavia senza spiegare, al soggetto finanziato, che allorché si decade da un piano di ammortamento di mutuo, il mutuo stesso non sarà più rinegoziabile, e questo comporta che una volta decaduti dal piano di ammortamento, se non interviene una ristrutturazione del debito globale, attraverso una procedura concorsuale, è difficile salvare le abitazioni ma, come in un circolo vizioso, ci si ritroverà sempre più indebitati atteso che si rimarrà sempre debitori di un mutuo, a cui si aggiungono inoltre debiti per nuove finanziarie.

Questo è quanto è accaduto ad una famiglia di Benevento, difesa dalla scrivente avvocato, che si è trovata, suo malgrado, a non riuscire più a pagare alcun debito, o quanto meno, il debito che maggiormente creava il problema, l'insoluto delle rate del mutuo.

La vicenda

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Siamo sul territorio di Benevento e narriamo una comune storia di una ordinaria famiglia.

Francesco e Serena, nomi di fantasia, si sposano e mettono su famiglia, comprando una casa da destinare alla loro residenza. Come ormai sovente accade, la moglie perde il lavoro a causa della crisi economica, e la famiglia entra in crisi di liquidità.

Essendo diventata monoreddito, la famiglia non riesce più a pagare le rate del mutuo e, avendo un figlio nato da poco, trascura alcune rate dello stesso, per cercare di sostenere le spese familiari obbligatorie.

Non è noto a loro però, come non è noto a molti consumatori, che decadere da un contratto di mutuo porta con sé delle gravi conseguenze.

Decaduti da un contratto di mutuo infatti, il sotteso contratto viene ceduto a società di cartolarizzazione, e non sarà più possibile rientrare in bonis con l'Istituto di credito erogante il mutuo stesso.

La circostanza che, una volta decaduti dal contratto di mutuo non è più possibile risanare il debito ratealmente, non è sempre nota al consumatore, il quale, nel tentativo disperato di non perdere la casa, sottoscrive finanziamenti tramite cessione del quinto e/o delega sullo stipendio, per cercare di sanare la posizione incagliata.

Quello purtroppo è il punto di non ritorno, perché quando il contratto viene ceduto, l'Istituto di credito erogante il mutuo non è più titolare del credito, e se anche si riuscisse a rinegoziare il debito con il cessionario, ovvero il nuovo creditore del mutuo ipotecario, in ogni caso ristrutturare il debito con il solo istituto cessionario è insostenibile, atteso che non bisogna dimenticare che, medio tempore, nel tentativo disperato di sanare le rate già scadute ed accumulate sin lì, in molti casi si è già proceduto a sottoscrivere un nuovo contratto di finanziamento.

Questo è accaduto alla famiglia di Benevento difesa dalla sottoscritta, ma invero capita a molti Italiani.

Sovraindebitamento e legge salva suicidi

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La soluzione alla situazione di sovraindebitamento che oggi l'ordinamento italiano mette a disposizione dei consumatori, consentendo loro di uscire dalla grave crisi di liquidità in cui si trovano, sono le procedure note a tutti come procedure di sovraindebitamento, e/o legge salva suicidi.

Questa è stata la strada che, la scrivente avvocato, ha inteso intraprendere in favore dei coniugi sanniti, ovvero un ricorso per la ristrutturazione dei debiti, depositando, presso il Tribunale di Benevento una proposta di ristrutturazione dei debiti.

L'unica strategia che poteva dare al sig. Francesco la possibilità di salvare l'immobile e ristrutturare il debito, era, appunto, avviare una procedura concorsuale, di sovraindebitamento, rimodulando e falcidiando, inevitabilmente, tutti i crediti, compresi i finanziamenti derivanti dalla cessione del quinto e della delega sul conto.

Questo è quanto è stato fatto in favore del sig. Francesco, chiedendo altresì, nel ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento, di sospendere sin da subito, il pagamento della cessione del quinto e della delega sullo stipendio per garantire al par condicio ai creditori dello stesso.

Il decreto

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Il Giudice Delegato (dott. Galasso presso il tribunale di Benevento, con provvedimento sotto allegato), nella procedura di ristrutturazione del debito avviata in favore del sig. Francesco, con specifico riferimento alla richiesta di sospensione immediata del pagamento della cessione del quinto e della delega sullo stipendio, ha così provveduto: "considerato che viene chiesto che il Giudice voglia «sospendere sin da subito la cessione del quinto e la delega di pagamento al fine di garantire la par condicio creditorum»: si tratta dei crediti della PRESTITALIA S.P.A. e della SIGLA CREDIT S.R.L.;osservato che l'art. 70 CCII prevede che « […] il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»; ritenuto che, apparendo ammissibile, almeno allo stato, la domanda, è possibile emettere la chiesta sospensiva; reputato, infatti, che le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento siano funzionalmente eguali alla sospensione di specifiche esecuzioni: sicché esse sono comprese nel novero delle «altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento»; considerato che la cessione del quinto non è esclusa (almeno, a quanto possa affermarsi in questa fase ancora di mera delibazione e salvo quanto possano osservare i creditori) dalla falcidiabilità:… le cessioni del quinto, come tali, infatti, non sono garantite da ipoteca sui beni del debitore cedente, né da alcun privilegio sui beni del medesimo: il privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., infatti, non grava sui beni del debitore cedente, bensì su quelli del datore di lavoro: sicché, quando la cessione investa non una quota della pensione, bensì della retribuzione, il creditore del sovraindebitato non subentra nel privilegio se non nei confronti del datore di lavoro: senza che, invece, alcuna causa di prelazione si crei sui beni del sovraindebitato medesimo".

Ora si attende l'udienza per l'eventuale omologa del piano di ristrutturazione del debito, e la conseguente falcidia dei debiti nonché l'esdebitazione finale dei debiti impagati laddove il piano verrà omologato, e sempre che il piano di consolidamento debiti predisposto dalla scrivente, venga rispettato dal consumatore in tutte le rate proposte.

Data: 16/01/2024 07:00:00
Autore: Floriana Baldino