Verifiche preliminari del giudice istruttore (art. 171-bis c.p.c.)
- Le verifiche preliminari introdotte dalla Riforma Cartabia
- Il termine per le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.
- L'oggetto delle verifiche preliminari del giudice
- Le questioni rilevabili d'ufficio ex art. 171-bis
- Il differimento della prima udienza di comparizione
Le verifiche preliminari introdotte dalla Riforma Cartabia
Nel nuovo impianto del processo civile introdotto dalla Riforma Cartabia a decorrere dal 1° marzo 2023, un ruolo fondamentale è svolto dalle verifiche preliminari del giudice istruttore disciplinate dal nuovo art. 171-bis c.p.c.
Tali verifiche si inseriscono in un contesto normativo che tende a permettere al giudice di conoscere l'oggetto della causa e le richieste istruttorie sin da un momento antecedente alla prima udienza di trattazione.
Come vedremo tra breve, le verifiche preliminari del giudice sono volte principalmente ad assicurare la regolarità del contraddittorio e a sollecitare le parti a prendere posizione su eventuali questioni rilevate d'ufficio.
Il termine per le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.
Nell'attuale disciplina, il convenuto è tenuto a costituirsi entro il termine di settanta giorni antecedenti alla prima udienza di comparizione indicata dall'attore nell'atto di citazione.
Ebbene, le verifiche preliminari del giudice istruttore previste dall'art. 171-bis devono essere compiute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine. In altre parole, il termine ultimo per le verifiche preliminari corrisponde a 55 giorni prima dell'udienza di comparizione.
L'oggetto delle verifiche preliminari del giudice
Oggetto delle verifiche preliminari del giudice istruttore possono essere diverse circostanze, elencate dall'articolo in esame.
In particolare, il giudice, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la regolare instaurazione del contraddittorio, è tenuto a verificare se:
- non sia stata omessa la citazione in giudizio di eventuali litisconsorti necessari;
- sia opportuno ordinare alle parti la chiamata in causa di un terzo;
- vi siano delle cause di nullità della citazione ed eventualmente se le stesse risultino sanate;
- debba dichiararsi la contumacia di una delle parti ai sensi dell'art. 171 terzo comma o se, eventualmente, vada sollecitata la rinnovazione della notificazione della citazione;
- debba procedersi alle notifiche e comunicazioni al contumace di cui all'art. 292;
- la procura al difensore non presenti vizi che ne determinano la nullità;
- il convenuto abbia effettuato una chiamata di terzo in causa con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza.
Le questioni rilevabili d'ufficio ex art. 171-bis
Oltre alle verifiche sopra indicate, entro il termine più sopra esaminato il giudice istruttore ha anche facoltà di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.
In tal caso, le parti sono tenute a prendere posizione su tali questioni già nelle memorie integrative ex art. 171-ter, che nel nuovo impianto processuale sostituiscono quelle precedentemente disciplinate dall'art. 183 sesto comma e che devono essere depositate in un momento antecedente alla prima udienza di comparizione (per un'analisi dettagliata dei termini entro cui depositare le nuove memorie integrative, si veda la nostra apposita guida).
Come si vede, è questa una delle previsioni normative da cui traspare spiccatamente lo scopo della Riforma Cartabia di velocizzare i tempi del processo civile e di rendere definiti l'oggetto della causa e le richieste delle parti sin dall'inizio della causa.
L'art. 171-bis specifica pure che le questioni su cui il giudice sollecita la trattazione possono riguardare anche le condizioni di procedibilità della causa (ad esempio, l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione) e la sussistenza dei presupposti per l'adozione del rito semplificato.
Il differimento della prima udienza di comparizione
Il secondo comma dell'articolo in esame conferisce al giudice istruttore la facoltà, ove dallo stesso ritenuto necessario, di fissare una nuova data per l'udienza di comparizione, in conseguenza dei provvedimenti che siano stati adottati a seguito delle verifiche preliminari.
In tal caso, i termini per il deposito delle memorie integrative di cui si è detto più sopra saranno da calcolarsi con riferimento alla nuova data così fissata.
Infine, il terzo comma della disposizione in esame ricalca quanto precedentemente previsto dal quinto comma dell'art. 168-bis, riconoscendo al giudice in ogni caso la possibilità di differire la data della prima udienza – per motivi di migliore organizzazione del proprio carico di lavoro – fino ad un massimo di quarantacinque giornirispetto a quella indicata nell'atto di citazione (anche in tal caso, la nuova data sarà da prendere come riferimento per il deposito tempestivo delle memorie integrative ex art. 171-ter).
Data: 14/01/2024 06:00:00
Autore: Marco Sicolo