Giustizia: approvato DDL di riforma dell'ordinamento giudiziario
1. Per accedere alla magistratura è stato previsto un concorso di secondo grado che tiene conto, valorizzandole, delle specifiche esperieze professionali.Potranno così partecipare al concorso solo magistrati di altre giurisdizioni, avvocati, funzionari e dirigenti con anzianita' di servizio, e laureati in con specializzazioni post universitarie.
2. In ordine alla carriera dei magistrati il DDL adotta un sistema di valutazione professionale con verifiche sulle attività svolte ogni 4 anni per i primi 28 anni di servizio.Eventuali valutazioni negative e reiterate possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro.I magistrati dovranno iniltre sottoporsi ad una formazione obbligatoria permanente e se poi si intende svolgere la funzione di magistrato di Cassazione alla normale verifica di professionalita' si dovrà aggiungere una specifica valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme. Il Consiglio superiore della magistratura nella sua valutazione sarà assistito da magistrati professori universitari e avvocati cassazionisti.
Tutti gli incarichi direttivi sono temporanei, per 4 anni rinnovabili per altri 4 e gli incarichi direttivi nuovi non potranno essere conferiti a magistrati che abbiano superato i 71 anni di eta'.
Per accedere alle funzioni di pubblico ministero, di giudice penale, o dell'udienza preliminare, il magistrato dovrà prima aver superato la prima valutazione di professionalita' (dopo almeno 4 anni di servizio)
3. Il passaggio di funzioni da pubblico ministero a giudice e viceversa, sarà possibile solo alle seguenti condizioni:
a) Il magistrato deve aver svolto prima del trasferimento le stesse funzioni per almento 5 anni.
b) il trasferimento deve avvenire in una sede di regione diversa, e tale sede non deve trovarsi nel capoluogo dove si trova l'ufficio giudiziario competente per la trattazione dei procedimenti nei confronti dei magistrati in servizio nel distretto dove svolgeva l'attivita' il magistrato che ha chiesto il trasferimento.
c) Chi richiede il trasferimento non deve aver già cambiato le funzioni da giudicante a requirente per 4 volte nel corso del suo servizio.
Vai al testo del disegno di legge Data: 14/07/2007
Autore: Roberto Cataldi