Tabella unica per lesioni di grave entità: cosa prevede
Tabella unica macrolesioni
Con comunicato stampa n. 65 del 16 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto che, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stato approvato "in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", contenente i coefficienti per il calcolo del danno biologico e del danno morale.
Cosa prevede il decreto: i coefficienti per il calcolo del danno
L'art. 1 dello "Schema di decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" (sotto allegato), disciplina nel dettaglio la struttura della tabella unica nazionale, prevedendo, in particolare, che verranno adottate:
"a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere da a) a d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2."
Gli artt. 2 e 3 del decreto, si occupano, invece, di disciplinare il valore del primo punto di invalidità e la liquidazione del danno biologico temporaneo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private".
Sul punto, il Governo, nel sopracitato comunicato stampa, ha spiegato che "Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo".
Data: 03/02/2024 05:00:00
Autore: Silvia Pascucci