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Tabella unica per lesioni di grave entità: cosa prevede

Il testo predispone tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e da responsabilità medica


Tabella unica macrolesioni

Con comunicato stampa n. 65 del 16 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto che, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stato approvato "in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", contenente i coefficienti per il calcolo del danno biologico e del danno morale.

Cosa prevede il decreto: i coefficienti per il calcolo del danno

L'art. 1 dello "Schema di decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" (sotto allegato), disciplina nel dettaglio la struttura della tabella unica nazionale, prevedendo, in particolare, che verranno adottate:

"a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;

b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere da a) a d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;

c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2."

Gli artt. 2 e 3 del decreto, si occupano, invece, di disciplinare il valore del primo punto di invalidità e la liquidazione del danno biologico temporaneo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private".

Sul punto, il Governo, nel sopracitato comunicato stampa, ha spiegato che "Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo".

Data: 03/02/2024 05:00:00
Autore: Silvia Pascucci