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Bollette luce e manomissione contatori: impossibilità tecnica del contraddittorio

L'impossibilità tecnica del contraddittorio delle bollette di energia elettrica e delle manomissioni dei contatori: un problema irrisolto


Bollette energetiche e anomalie tecniche

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Tutti riceviamo le fatturazioni/bollette energetiche che dobbiamo pagare.
Che succede se il distributore ritiene di ricostruire i consumi in conseguenza di qualsiasi anomalia tecnica che causa la sostituzione del contatore"

Difficoltà a contrastare le manomissioni dei contatori

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Sotto il profilo tecnico ingegneristico, nessuno potrà contrastare le unilaterali affermazioni del distributore ed il motivo è semplice: non esiste nessun deposito documentale in nessun ente accessibile agli operatori di diritto per contrastare le unilaterali affermazioni tecniche del fabbricante e distributore di energia.
Dunque in caso di manomissioni o alterazioni della scheda elettronica interna del contatore o circuito interno, nessuno potrà contrastare nulla perchè non esiste nessuna documentazione interna della scheda elettronica accessibile agli operatori sia di diritto (Avvocati) che tecnici (Ingegneri).
Per meglio comprendere la problematica, si pensi ad un abuso edilizio di un vano: chiunque può andare all'ufficio tecnico del comune o al catasto urbano ed avere copia del progetto/pianta approvata per verificare la presenza o meno dell'abuso.
In presenza di anomalie interne alla scheda elettronica del contatore, tale possibilità non esiste e dunque ecco l'impossibilità del contrasto alle unilaterali affermazioni del distributore.

Difficoltà a contrastare i consumi elettrici

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La formazione delle bollette energetiche viene effettuata in violazione della MID (Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) in quanto è solo la lettura del display la base legale dei consumi elettrici così come stabilito dall'art. 10.5 della MID:
"A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere".
E' vero che in Italia la formazione delle bollette avviene a mezzo telelettura e dunque in caso di contenziosi per fatturazioni passate che hanno causato la sostituzione del contatore, allora risulta impossibile contrastare la cella metrologica del dato di consumo in quanto la stessa risiede nella memoria metrologica del contatore sostituito.
Con la sostituzione del contatore, dunque, si impedisce la lettura dei consumi reali registrati all'interno della cella metrologica e dunque il cittadino è costretto a contrastare ciò che il legislatore europeo non ha previsto, ovvero la telelettura, cioè i passati dati di consumo teleletti e non normati dalla MID.
Appare ovvio che ARERA ha "regolato" i casi di sostituzione dei contatori "alla presenza del consumatore", ma è altrettanto vero che in caso di guasto, poichè nessuno conosce le procedure di estrapolazione dei dati di consumi dalla cella metrologica del contatore, se funzionante: detta procedura NON consente agli operatori tecnici un giusto contraddittorio in quanto l'estrapolazione dei dati di consumo in loco (a mezzo sonda) è basata da regole interne non normate.
Il cittadino, dunque, non potrà contestare nulla per assenza di procedure tecniche non regolate da ARERA che peraltro interviene solo per normare il dato post-misura per assenza di competenze.
Data: 31/01/2024 09:00:00
Autore: Maurizio Recca