Ordinanze su diritti disponibili: accoglimento e rigetto (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)
- Riforma Cartabia: le nuove ordinanze decisorie
- I presupposti dell'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter
- L'ordinanza di rigetto ex art. 183-quater
- Caratteri delle ordinanze di accoglimento e di rigetto
- Il reclamo contro le ordinanze su diritti disponibili
Riforma Cartabia: le nuove ordinanze decisorie
Le ordinanze decisorie di cui ai nuovi articoli 183-ter e 183-quater c.p.c. rappresentano una nuova possibile modalità di definizione del giudizio, introdotta dalla Riforma Cartabia.
Tali provvedimenti possono essere adottati dal giudice sin dalla prima udienza di comparizione, esclusivamente su istanza di parte, a seguito di delibazione sommaria dei fatti di causa, e non acquistano mai efficacia di giudicato.
Sia l'ordinanza di accoglimento su diritti disponibili ex art. 183-ter c.p.c. che l'ordinanza di rigetto ex art. 183-quater rispondono, nelle intenzioni del legislatore, all'esigenza di assicurare, quando sia possibile, una maggiore celerità del processo e quindi la riduzione della durata dello stesso.
L'ordinanza, infatti, rende superflua la pronuncia di una sentenza, sebbene il sistema di reclamabilità previsto dalla nuova disciplina possa portare anche alla prosecuzione del giudizio secondo la procedura ordinaria, come vedremo tra breve.
I presupposti dell'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter
L'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter può essere pronunciata solo nel corso del giudizio di primo grado e sempre che:
- vi sia istanza di parte in tal senso;
- oggetto della controversia siano diritti disponibili (quindi per lo più quelli a contenuto patrimoniale);
- i fatti costitutivi risultino provati;
- le difese di controparte appaiano manifestamente infondate.
Se l'atto di citazione contiene una pluralità di domande, l'ordinanza in questione può essere pronunciata solo se i presupposti sopra elencati ricorrono per tutte.
L'ordinanza di rigetto ex art. 183-quater
L'ordinanza di rigetto ex art. 183-quater può parimenti essere pronunciata su istanza di parte nel corso del giudizio di primo grado, non prima dell'udienza di prima comparizione e del tentativo di conciliazione, e sempre che si controverta su diritti disponibili. In questo caso, però, la pronuncia può avvenire solo se ricorra uno dei seguenti presupposti:
- la domanda sia manifestamente infondata;
- se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3) (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e la relativa nullità non sia stata sanata;
- se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4) (secondo cui i fatti vanno indicati in modo chiaro e specifico).
Anche in tal caso, se vi è pluralità di domande, l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.
Caratteri delle ordinanze di accoglimento e di rigetto
Entrambe le tipologie di ordinanza decisoria (quella di accoglimento ex art. 183-ter e quella di rigetto ex art. 183-quater c.p.c.) condividono la caratteristica di essere provvisoriamente esecutive, ed è proprio questo aspetto che ne evidenzia l'utilità: consentire la formazione di un titolo esecutivo in tempi rapidi, anche al di fuori dei giudizi sommari.
In base alla disciplina codicistica introdotta dalla Riforma Cartabia tali ordinanze sono provvisoriamente esecutive, ma non acquistano efficacia di giudicato, né la loro autorità può essere invocata in altri processi.
Inoltre, con la medesima ordinanza il giudice provvede anche sulle spese di lite.
Il reclamo contro le ordinanze su diritti disponibili
Le ordinanze sommarie di accoglimento e di rigetto sono sottoposte ad un preciso regime di reclamabilità.
A norma degli artt. 183-ter e 183-quater, infatti, le stesse sono reclamabili ai sensi dell'art. 669-terdecies (si tratta della procedura prevista per i reclami contro i provvedimenti cautelari).
Se l'ordinanza non viene reclamata o se il reclamo viene respinto, la stessa definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile: si tratta, com'è evidente, della norma che sancisce la funzione di accelerazione dei tempi del processo propria di questo nuovo istituto, sebbene anche in tal caso l'ordinanza continui a non possedere alcuna efficacia di giudicato e quindi assicuri alla parte una tutela più ridotta rispetto a quella garantita da una sentenza.
Piuttosto rilevante risulta, infine, nche la disposizione di chiusura dei due articoli in esame, secondo cui "in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata", poiché con quest'ultima il primo giudice ha già in qualche modo espresso il proprio orientamento in merito alla valutazione dei fatti oggetto di causa.
Data: 30/01/2024 08:00:00Autore: Marco Sicolo