Velocità nei centri urbani: stop ai 30 km/h
- Determinazione dei limiti di velocità nell'ambito urbano
- Deroghe al limite di velocità di 50 km/h
- Criteri direttivi per la fissazione di limiti di velocità derogatori
Determinazione dei limiti di velocità nell'ambito urbano
La Direttiva in esame (n. 4620/2024, sotto allegata) è stata adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice della strada (CDS), recante la disciplina sui "Limiti di velocità".
In particolare, riferisce il Mit nella sua Direttiva, l'art. 7 del CDS attribuisce ai Comuni il potere di adottare disposizioni in materia di circolazione stradale nei centri abitati che possono configurarsi quali "misure derogatorie, temporanee, permanenti o d'urgenza, sia in limitazioni e blocchi temporanei al traffico nei medesimi centri".
La suddetta norma, spiega il Mit, deve tuttavia essere letta in combinato disposto con l'art. 6 del CDS, ove è stabilito che il potere in esame debba essere esercitato tenendo conto, in un'ottica di bilanciamento d'interessi contrapposti, del diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini, nonché delle istanze di promozione della sicurezza della circolazione, di tutela dell'ambiente e di sicurezza pubblica.
Deroghe al limite di velocità di 50 km/h
Posto il potere di determinazione del limite di velocità in capo al Comune, il Mit è entrato nel merito della Direttiva, esaminando quando previsto dall'art. 142 CDS.
Il primo comma della suddetta norma fissa il limite di velocità per le strade urbane a 50 km/h, fatta salva "la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano".
Il secondo comma del predetto art. 142 stabilisce invece che "Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1".
Dal suddetto quadro normativo emerge, spiega il Ministero, come il legislatore abbia voluto fissare un limite di velocità preventivo per la circolazione urbana (art. 142, comma 1, CDS), prevedendo al contempo la possibilità di derogarvi, nei limiti e al ricorrere dei presupposti indicati al comma 2 dell'art. 142 CDS.
Rispetto a tali deroghe è inoltre necessario tenere in considerazione quanto previsto all'art. 141, comma 6 CDS, ove è espressamente stabilito che "Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione".
Criteri direttivi per la fissazione di limiti di velocità derogatori
Posto quanto sopra, il Mit è passato ad elencare i criteri direttivi cui le amministrazioni comunali sono tenute ad attenersi ai fini dell'introduzione di deroghe ai limiti di velocità nei contesti urbani, quali:
- Perimetrazione delle strade o tratti di strada interessate da deroghe al limite massimo di velocità di 50 km/h: l'eventuale perimetrazione dei limiti derogatori alla velocità stradate nei centri urbani deve essere riferita esclusivamente a strade o tratti di strada tassativamente individuati e sono giustificati solo laddove sussistano particolari condizioni che richiedano l'imposizione di limiti diversi;
- Metodologia per l'individuazione di limiti derogatori: le ordinanze adottate dagli enti proprietari di cui all'art. 142, comma 2, CDS, devono dare evidenza della metodologia seguita in sede di deroga;
- Motivazione delle deroghe ai limiti di velocità: ogni deroga al limite di velocità di 50 km/h deve essere motivata indicando quali sono le condizioni, tra quelle indicate ai paragrafi I.1 e I.2 della Direttiva in esame, ritenute sussistenti e facendo altresì emergere in modo chiaro la valutazione compiuta dall'amministrazione competente in merito al contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco.
Il Ministero ha dunque invitato l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) a dare la massima diffusione della Direttiva in esame, pubblicata sul sito istituzionale del Mit, nei confronti di tutti i Comuni che saranno tenuti ad attenervisi.
Data: 24/02/2024 06:00:00
Autore: Silvia Pascucci