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Correttivi riforma processo penale

Dal contrasto della stasi del procedimento a quello del reato di danneggiamento, i correttivi alla riforma Cartabia intervengono su vari aspetti del processo penale


Correttivi al processo penale Cartabia

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In data 11 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente i correttivi alla Riforma Cartabia del processo penale, dopo che il provvedimento aveva passato l'esame del Parlamento e ottenuto il parere favorevole della Commissione giustizia della Camera e di quella del Senato nella seduta del 15 febbraio 2024.

Il testo del D.Lgs. 31/2024 (sotto allegato) recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo per entrare in vigore il 4 aprile 2024.

Vediamo in sintesi le modifiche più interessanti che il decreto legislativo, composto da 11 articoli, ha apportato in particolare al codice penale, al codice di procedura penale e ad alcune leggi speciali.

Le modifiche al Codice penale

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Il decreto interviene sul reato di lesioni personali disponendo la riformulazione dell’articolo 583-quater c.p che ora prevede, anche per le lesioni lievi in danno di personale esercente professione sanitaria, la procedibilità d'ufficio. Inapplicabile però l’aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante assorbita in quella del riformulato secondo comma dell'articolo 583-quater, c.p.ù

Il decreto uniforma la procedibilità del reato di danneggiamento aggravato dalla violenza o minaccia alla persona con la fattispecie simile e più grave prevista dal n. 7 dell'art. 625 c.p.c

Le modifiche al Codice di procedura penale

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Le modifiche più significative del Codice di procedura penale riguardano alcuni momenti procedurali chiave del processo.

Il primo si occupa di contrastare la stasi del procedimento penale, che si verifica quando il PM deve decidere se esercitare o meno l'azione penale. Il PM ora ha tre mesi di tempo (che decorrono dal termine di scadenza delle indagini preliminari) e che possono essere prorogati fino a nove, se le indagini risultano particolarmente complesse. Grazie alla eliminazione di alcuni passaggi formali e a un controllo più incisivo del Giudice per le indagini preliminari, che riguarda anche l'autorizzazione al deposito degli atti, si riducono i tempi dell'inattività del PM una volta concluse le indagini e alla persona indagata e a quella offesa si consente di avare conoscenza degli atti in presenzadi una stasi patologica.

Il testo interviene poi sul sentencing, ossia sul processo decisionale del giudice, il quale qualora abbia a disposizione gli elementi necessari per decidere può anche applicare direttamente una pena sostitutiva al posto di quella detentiva, senza il preventivo confronto con l'imputato e la fissazione di una nuova udienza per individuare la pena più adatta.

Il decreto prevede poi che in presenza di fatti sopravvenuti dai quali emerga una crescente pericolosità del reso, il giudice possa revocare le pene sostitutive applicate, consentendo una maggiore flessibilità nell'applicazione delle pene al condannato in base ai cambiamenti di questo soggetto.

Leggi speciali modificate

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Con la modifica dell'art. 58 della legge n. 689/1981 si richiede il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo procuratore, per applicare la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità.

In materia di responsabilità degli enti si interviene sulla legge n. 231/2001 per indurre il Giudice a pronunciarsi per il non luogo a procedere se dagli elementi non è possibile formulare una previsione ragionevole di condanna a carico dell'ente.

Data: 20/03/2024 23:00:00
Autore: Annamaria Villafrate