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Buoni postali fruttiferi prescritti: Poste deve rimborsare

Il giudice di pace di Montepulciano ha condannato Poste Italiane al rimborso dei buoni fruttiferi "a termine" in base al rendimento dei titoli ordinari


Buoni fruttiferi "a termine": la vicenda

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Il Giudice di Pace di Montepulciano con la sentenza n. 18/2024 del 19.02.2024 (sotto allegata), ha riconosciuto il diritto dei risparmiatori ad essere rimborsati in base al rendimento dei titoli ordinari, constatando la mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento e le indicazioni circa la durata e/o scadenza dei titoli.
Nei mesi di agosto e settembre 2002, i componenti di una famiglia sottoscrivevano n. 3 Buoni Postali fruttiferi, per un totale di euro 1.500,00.
Detti buoni presentavano la dicitura "a Termine", ma senza alcuna specifica indicazione né riguardo al periodo di maturazione di una ipotetica scadenza, né riguardo la serie o altre indicazioni utili a rendere edotti gli stessi risparmiatori.
Pertanto, solo al momento della presentazione all'incasso, nel 2022, presso gli Uffici di Poste Italiane, veniva opposta la prescrizione del diritto al rimborso perché, a dire dei preposti, erano decorsi oltre 10 anni dalla scadenza.

Il ricorso

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Sennonché, gli stessi inoltravano reclamo a Poste Italiane esponendo che gli originali dei Buoni in loro possesso risultavano mancanti della stampigliatura della serie, non riportavano alcun elemento dal quale si potesse desumere la data di scadenza e la durata, né risultava essere stata consegnata all'atto della sottoscrizione la documentazione informativa dalla quale gli stessi avrebbero potuto evincere le condizioni del rimborso.

Tuttavia, di seguito all'infruttuoso reclamo, decidevano di intraprendere la causa davanti al Giudice di Pace di Montepulciano, lamentando l'omissione di informazioni in fase di collocamento, ovvero la mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna ed in violazione del principio di correttezza e diligenza professionale gravante su Poste Italiane.
Gli stessi evidenziavano, infatti, come il Decreto del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio e Della Programmazione Economica del 19.12.00, agli artt. 3 e 6 prevedeva che per la tipologia di Buoni, il Foglio Informativo doveva essere specificatamente consegnato, dal momento che a seguito del sopra citato Decreto non è più obbligatorio che le informazioni riguardanti il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto (ecc.) debbano essere riportate nel retro di ciascun titolo.

Poste Italiane condannata al rimborso

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Scrive il Giudice che "da una mera lettura dei buoni per cui è giudizio si evince la mancanza dell'indicazione della serie e la mancanza di indicazione della data di scadenza rendendo così impossibile alla ricorrente calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi quindi individuare nei confronti del risparmiatore il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione".

Il Giudice di Pace ha rilevato inoltre che i ricorrenti non fossero stati messi in altro modo a conoscenza della durata dei Buoni, non ritenendo provata la dichiarazione di Poste Italiane che si era limitata ad affermare di aver consegnato al sottoscrittore dei titoli il Foglio illustrativo e non ritenendo sanata tale circostanza neppure dall'affermazione di Poste Italiane secondo la quale le informazioni necessarie a far comprendere durata e prescrizione dei titoli fossero state oggetto di pubblicazione sul sito internet di Cassa Depositi e prestiti, nonché presso gli Uffici Postali.
Precisa il Giudice di Pace di Montepulciano che: "Nella specie, giova ribadire, sui buoni è riportata unicamente la data di emissione, ma non vi è indicazione alcuna circa la serie e soprattutto in ordine alla data di scadenza né è indicata la durata dei buoni e ciò è sufficiente a ritenere provato (quanto meno in via presuntiva ed in assenza di elementi che conducano ad un diverso convincimento, prova che gravava esclusivamente sulla resistente che non ha depositato in giudizio alcun atto sottoscritto dall'originaria traente attestante la consegna delle informazioni dovute trincerandosi dietro il mero decorso di oltre 10 anni dalla sottoscrizione), la mancata conoscenza da parte della originaria traente (…) del termine di decorrenza della prescrizione".
Conseguentemente, il Giudice di Pace di Montepulciano, ha condannato Poste Italiane al pagamento in favore dei titolari dei Buoni della somma corrispondente al valore capitale di questi ultimi in base al rendimento dei titoli ordinari.

Avv. Francesco Giordano

Studio legale Lexopera

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Data: 25/02/2024 06:00:00
Autore: Francesco Giordano