Autovelox: cosa prevede il decreto su uso e collocazione
- Decreto autovelox: cos'è
- Cosa prevede il decreto
- Collocazione postazioni di controllo e modalità d'uso
- Parere positivo del Garante Privacy
Decreto autovelox: cos'è
Il decreto autovelox, ancora in bozza, ha bisogno dell'approvazione del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento che attua l'art. 25 della legge n. 120/2010 sulla sicurezza stradale.
Il secondo periodo del comma 2 di questa norma rimette infatti a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle "modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità."
Cosa prevede il decreto
Vediamo a grandi linee quali saranno le novità principali di questo decreto, che potrebbe ancora cambiare in alcuni punti.
Il decreto definirà i modi d'uso e di collocazione degli autovelox già esistenti e di quelli che verranno installati ex novo.
Nessun cambiamento per le regole di funzionalità, taratura, approvazione e omologazione contenute nel decreto del MIT n. 282/2017.
Il decreto non si applicherà alle postazioni fisse, mobili o presenti a bordo di veicoli in movimento quando sono presidiate perché in questi casi la contestazione della violazione del limite di velocità viene effettuata immediatamente.
In relazione alle postazioni fisse degli autovelox, le stesse verranno collocate dopo una valutazione dell'ente che ha la proprietà della strada e serviranno per le rilevazione differita dell'infrazione. Sarà possibile installare postazioni mobili solo se non si potranno collocare in modalità fissa a causa della particolare conformazione della strada.
Gli autovelox in modalità fissa o mobile verranno installati su strade extraurbane e nelle autostrade.
Sugli altri tipi di strade urbane ed extraurbane spetterà al Prefetto decidere dove collocare le apparecchiature, il tutto nel rispetto delle caratteristiche delle strade.
Ci saranno sei mesi di tempo, dall'entrata in vigore del decreto, per adeguare alla normativa i vecchi autovelox, decorso il quale, in caso di mancato adeguamento, andranno rimossi.
Collocazione postazioni di controllo e modalità d'uso
Il decreto sarà corredato da due allegati: l'allegato A e l'allegato B.
L'allegato A si occupa della collocazione delle postazioni di controllo sui tratti di strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, di quartiere, ciclabili, locali ed extraurbane e itinerari destinati a ciclisti e pedoni urbani ed extraurbani.
Per la collocazione dei dispositivi sarà necessaria la presenza di una delle seguenti condizioni:
- tasso elevato di incidentalità debitamente documentato;
- impossibilità o difficoltà documentate nel procedere alla contestazione immediata della violazione;
- visibilità limitata e condizioni del manto stradale in grado di condizionare negativamente la fermata e la sosta dei veicoli per rilevare la violazione;
- scarsa visibilità e condizioni generali, anche di natura ambientale, tali da rendere difficoltoso e pericoloso il controllo ordinario degli agenti;
- condizioni di traffico, tenuto conto anche del tipo di strada e dei mezzi che la percorrono, che rendono difficile fermare i conducenti per un controllo.
L'allegato prevede anche che sulle strade di scorrimento, su quelle urbane di quartiere e locali gli autovelox vengano collocati solo se il limite di velocità non è inferiore ai 50 km orari.
L'allegato B invece contiene regole sulla gestione, manutenzione, acquisizione dei dispositivi, dei sistemi di controllo e degli aspetti relativi alla privacy.
Parere positivo del Garante Privacy
Sul rispetto della normativa privacy da parte del decreto autovelox si è espresso favorevolmente il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 2 dell'11 gennaio 2024 (sotto allegato).
Il Garante ha infatti rilevato che il testo ha tenuto conto delle osservazioni sollevate dall'ufficio che si è occupato dell'istruttoria sui seguenti aspetti:
Data: 26/02/2024 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate