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Abusivismo edilizio: illegittimo il silenzio della PA

I giudici amministrativi confermano l'illegittimità del silenzio serbato dalla PA in materia di abusivismo edilizio



Con sentenza n. 734 del 2024 (sotto allegata), il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso di un privato cittadino volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da un Comune in ordine alla richiesta di conclusione del procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere un'ordinanza di demolizione di un'unità immobiliare che, come documentalmente comprovato agli atti del giudizio, risultava essere abusiva.

Nella recentissima sentenza, il T.A.R. ha ritenuto preliminarmente "che la ricorrente fosse titolare di una posizione giuridica qualificata che la legittimasse a presentare una istanza finalizzata ad ottenere un provvedimento espresso di repressione degli eventuali abusi del terzo controinteressato - e che - conseguentemente, deve ritenersi che l'inerzia dell'amministrazione sia illegittima e che il Comune abbia l'obbligo di concludere il procedimento e di adottare un provvedimento espresso", condannando la P.A. al pagamento delle spese di lite e, contestualmente, provvedendo alla nomina di un Commissario ad Acta, individuato nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, nel caso di ulteriore silenzio ed inerzia del Comune.

Nel provvedimento, inoltre, i Giudici Amministrativi, hanno aderito "al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nei casi di abusivismo edilizio e in riferimento alla garanzie offerte dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a definire il procedimento tutte le volte in cui, così come nel caso di specie, l'istante abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell'amministrazione in ordine al possibile abuso edilizio commesso dal terzo".

In sentenza, i Giudici Amministrativi hanno aderito, altresì, "all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notificazione rifiutata da sistema perché la casella di destinazione è piena si intende validamente effettuata", nonostante tale questione, considerati i plurimi orientamenti giurisprudenziali, sia stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, a breve, si pronuncerà sul punto.

Tale scelta si è ritenuta la più opportuna e giusta considerate le difficoltà, documentate, di rintracciare il soggetto controinteressato e aderendo ai principi giurisprudenziali richiamati sia da Giudici Amministrativi (TAR Reggio Calabria, 9 gennaio 2023, n. 60) che di legittimità (Cass. Civ. sez. III n. 4920/2021; Id, sez. Lav. n. 5646/2021, sez. II n. 2581/2021).

Data: 29/02/2024 07:00:00
Autore: Ubaldo Musarra