Distacchi transnazionali: niente reato con i modelli A1 in regola
Il GIP di Monza ha assolto un imprenditore ribadendo come i modelli A1 costituiscano una presunzione di genuinità dei distacchi transnazionali, vincolando il Giudice dello Stato membro in cui i lavoratori sono stati distaccati
Il caso
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Il caso vede un imprenditore edile imputato dei reati p. e p. dagli artt. 640, co. 2, n. 1 c.p. e art. 2 DL 74/00, accusato di aver indotto in errore l'amministrazione dello Stato e l'INPS mediante artifici e raggiri consistenti nell'utilizzo di fittizi contratti di distacco transnazionale, impedendo così che venissero ad esistenza i presupposti d'imposta e contributivi in relazione alla posizione dei lavoratori medesimi e utilizzando fatture inesistenti, detraendo i costi asseritamente mai sostenuti della suddetta procedura di distacco.
Veniva emesso decreto di sequestro preventivo per la somma di € 2.748.937,00.
Il Gip di Monza, con sentenza del 28.11.23, depositata il 16.02.24 (sotto allegata), in accoglimento della tesi difensiva, riconosceva l'efficacia probante dei modelli E101 (oggi denominati A1).
Il contesto di riferimento è il mercato europeo, governato dal principio della libera circolazione di persone e merci, garantito a mezzo del principio dell'affidamento reciproco e della leale collaborazione tra gli Stati. La relativa normativa è volta all'incremento del mercato comunitario in una con la salvaguardia dei diritti del lavoratore. In questo contesto si innesta la legislazione sul distacco transnazionale che – per il caso che qui interessa – è il Dl 136/16, attuativo della direttiva 67/2014.
La disciplina consente ad un'impresa estera di distaccare lavoratori sul territorio di un altro Stato comunitario, mantenendo il dovere di contribuzione nello Stato di origine e garantendo una parità salariale.
Data: 06/03/2024 07:00:00Modello A1
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Documento imprescindibile ai fini dell'attivazione della procedura è il modello A1 (antecedentemente denominato E101), il quale vincola i lavoratori al regime previdenziale dello Stato in cui ha sede la società distaccante. In sintesi, questo certificato comprova la sottoposizione dei lavoratori distaccati al regime previdenziale della distaccante ed è espressione del principio di leale collaborazione tra gli Stati, poiché le verifiche fatte dallo Stato membro in cui ha sede la società distaccante sono ritenute sufficienti dallo Stato membro in cui i lavoratori verranno distaccati. In caso di dubbio l'ispettorato del lavoro potrà utilizzare il sistema IMI, interpellando le autorità degli Stati membri, ottenendo in un breve lasso di tempo le risposte e i chiarimenti ritenuti opportuni. Il principio corrisponde alla previsione del regolamento della Comunità Europea del 16/9/09 n. 987, che all'art. 5 prevede e regola l'efficacia dei documenti, delle attestazioni, delle certificazioni rilasciate dagli Stati membri dell'unione europea, sancendo semplicemente che i medesimi devo essere accettati dalle istituzioni degli altri Stati, fintanto che non siano revocati o invalidati dallo stato emittente.
L'intera Comunità Europea si fonda necessariamente sul principio di reciproco affidamento e leale cooperazione.
Si tratta, infatti, di regole di mercato comunitario, il cui interesse è indiscutibilmente sovranazionale.
Ad ulteriore specifica del principio normativo è intervenuta la Corte di Giustizia dell'unione Europea che con sentenza del 6.02.2018 relativa alla causa n. 359/16 non solo ha ribadito il dato normativo, ma ha specificato precedenti pronunce stabilendo che l'efficacia probante dei certificati permane anche in caso di sospetto di frode: fintanto che il certificato non è invalidato lo Stato membro non può ignorarne la presunzione di regolarità. È dunque necessario ed imprescindibile che venga attivata l'interlocuzione tra i due stati membri.
In assenza della predetta interlocuzione l'attestazione è e rimane vincolante.
Assoluzione e caducazione del decreto di sequestro
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In aderenza alla giurisprudenza comunitaria il GIP di Monza ha dunque ribadito come i modelli A1 costituiscano una presunzione di genuinità dei distacchi transnazionali, vincolando il Giudice dello Stato membro in cui i lavoratori sono stati distaccati: l'imprenditore è stato, dunque, mandato assolto dal reato p. e p. dall'art. 640 c.p.
In conseguenza dell'accertata regolarità della procedura di distacco, in una con la prova dell'avvenuto pagamento dei contributi all'estero, anche il reato di cui all'art. 2 D.L. 74/00 è stato ritenuto insussistente.
La pronuncia assolutoria ha determinato, altresì, la caducazione del decreto di sequestro per l'importo di € 2.748.937,00, ordinando la restituzione di quanto in sequestro.
Autore: Elena Scarabelli