La direttiva MID e la tassazione delle bollette
- La complessa situazione della misura del gas
- Corretta misurazione e composizione del gas fornito
- La "doppia tassazione" nelle bollette
La complessa situazione della misura del gas
Ho già illustrato la complessa situazione della misura del gas, introducendo il concetto di misura volumetrica e della nuova unità di misura del gas – l'Smc – ovvero la correzione di volumi misurati da contatori volumetrici riportati a condizione c.d. standard di pressione e temperatura, operata con una semplice Deliberazione di Arera – la 155/08 – in spregio alla Direttiva comunitaria sulle unità di misura che prevede, per i volumi, il m3 e non l'Smc.
Ho volutamente tralasciato un tema che sembrerebbe ovvio: quando ci viene recapitata la bolletta ci dicono che abbiamo consumato xyz Smc di gas naturale. Qui allora dobbiamo distinguere se trattasi di metano o gas naturale.
Il metano è un gas la cui formula chimica è: CH4 ovvero, 1 molecola di metano è formata da 1 atomo di Carbonio (C)legato legato a 4 atomi di idrogeno (H), mentre il gas naturale è una miscela di idrocarburi. In realtà quello che viene fornito è Gas naturale, nel quale vi è pure il Metano: ma in quale percentuale"
Dal T.U. sulle Accise, ai fini della tassazione si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume: altri idrocarburi sono l'etano, il propano, il butano, ecc.
Quel che giova far rilevare è che, maggiore è la presenza di metano nel gas, maggiore è il potere calorifico che esse sprigiona durante la combustione.
Corretta misurazione e composizione del gas fornito
La questione quindi della "corretta misurazione" dovrebbe tener conto anche della composizione del gas fornito: cosa che non fanno di certo i contatori domestici attuali. Esiste pertanto, oltre la pressione e la temperatura quali variabili d'influenza per la misura di un gas, anche il c.d. PCS, acronimo di Potere Calorifico Superiore, esso rappresenta la composizione molare di un gas ed il cui calcolo tiene in considerazione la massa dei diversi componenti elementari della materia (solitamente, si tratta di Carbonio e Idrogeno): guarda caso i costituenti fondamentali del Metano (CH4).
In ultima analisi la corretta misurazione del gas dovrebbe avvenire non solo in via volumetrica, ma dovrebbe essere fatta accertandone il contenuto energetico. Ma tant'è!
La "doppia tassazione" nelle bollette
I problemi delle bollette energetiche, non finiscono qui. Sul fronte fiscale i consumatori energetici subiscono una vera e propria vessazione fiscale: applicazione della doppia tassazione, ovvero il pagamento di una tassa sulla tassa!
I consumatori pagano le bollette al fine di poter usufruire della prestazione di un servizio (ossia poter disporre dell'energia elettrica e/o gas); non possono, gli stessi, versare ulteriori somme, a titolo di IVA da applicarsi sulle voci che non costituiscono il corrispettivo per l'erogazione del servizio medesimo e, in particolare, sui c.d. oneri generali di sistema: ovvero sulle Accise e le addizionali che costituiscono essi stessi tributi ai quali non può aggiungersi anche l'IVA.
Sul tema si è già espressa la Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 3671/97, l'organo supremo di legittimità a tal proposito ha stabilito che un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra e perciò non può essere pagata l'IVA su un'altra tassa, quali appunto devono essere considerate le accise.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'aver applicato l'IVA sull'intera bolletta energetica, origina paradossalmente, una duplice illegittima corresponsione di denaro - c.d. locupletazione -, vale a dire un prelievo di una tassa su un'altra tassa in danno del consumatore, laddove essendo il venditore il cedente del bene "energia elettrica e/o gas", questi è lo stesso che fungendo da sostituto d'imposta, opera illegittimamente l'indebito prelievo per conto dello Stato.
Secondo consolidata dottrina giuridica, verrebbe a realizzarsi una sorta di "arricchimento senza causa" e di conseguente "ripetizione dell'indebito".
In tal caso, l'obbligazione di restituire l'indebito non nasce per richiesta del creditore, ma nasce dalla legge stessa.
Questo meccanismo giuridico vale anche per lo Stato. Soprattutto.
Cav. Claudio Capozza
Data: 12/03/2024 08:00:00Autore: Claudio Capozza