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Responsabilità medica: le regole sulle polizze assicurative

In vigore dal 16 marzo 2024 il decreto cd "assicurativo" che disciplina gli obblighi di copertura del rischio clinico previsti dalla legge Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd Gelli-Bianco)


Requisiti minimi polizze assicurative sanitarie

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Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha adottato il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 1° marzo in vigore dal 16 marzo 2024, recante "Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati" (sotto allegato).

Senza entrare nel dettaglio delle numerose disposizioni contenute nel decreto in esame, di seguito si sintetizzano gli interventi maggiormente rilevanti.

Cosa prevede il decreto ministeriale

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L'obiettivo perseguito dal DM è quello di tutelare sia gli operatori del settore, sia la sicurezza dei pazienti e dei loro eventuali diritti risarcitori, in ambito medico-sanitario.

Con l'entrata in vigore del regolamento diventerà definitivo l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge 24/2017, rendendo conseguentemente operativo il regime dell'azione diretta del soggetto di cui all'articolo 12 della legge, di modo che i danneggiati potranno rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici per ottenere il risarcimento dovuto.

Efficacia temporale dell'assicurazione

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L'art. 5, comma 1, del decreto stabilisce che "La garanzia assicurativa è presentata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta".

Obblighi di pubblicità e trasparenza

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Altra interessante novità è quella contenuta all'art. 7 del DM che impone l'obbligo in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni sanitarie di rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 4 della Legge, e dall'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, a tal proposito "Le strutture rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria, verificati nell'ambito dell'esercizio delle attività della funzione di risk management".

Fondo rischi e fondo riserva sinistri

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Gli artt. 10 e 11 del decreto si occupano di disciplinare rispettivamente il fondo rischi e il fondo riserva sinistri.

Per quanto attiene al primo fondo, viene introdotta una disciplina per il caso in cui la struttura sanitaria operi mediante assunzione diretta del rischio; in questo caso il fondo rischi "costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura".

In relazione al fondo riserva sinistri, l'art. 11 prevede invece che "In aggiunta a quanto richiesto dall'articolo 10, la struttura costituisce un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione".

Data: 13/03/2024 23:00:00
Autore: Silvia Pascucci