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Eccesso velocità: addio multa senza adeguata segnalazione

Il Gdp di Torino ha accolto il ricorso di un automobilista in quanto l'apparecchio utilizzato per la rilevazione non solo non era omologato ma neanche adeguatamente segnalato



Accolto il ricorso di un automobilista al quale veniva contestato di aver superato di 40 km la velocità consentita ma l'apparecchio utilizzato per la rilevazione non solo non era omologato ma non era adeguatamente segnalato.

La vicenda è arrivata davanti al Giudice di Pace di Torino con un ricorso presentato dalla Globoconsumatori ODV che si opponeva ai verbali della polizia locale di Collegno in cui veniva contestata la violazione dell'articolo 142/9 del Codice della Strada poiché l'automobilista aveva superato di 40 km la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.

La richiesta di annullamento si basava sul fatto che il dispositivo fisso utilizzato per rilevare la velocità era sprovvisto di omologazione. Inoltre, l'apparecchio era sprovvisto di adeguata segnalazione.

Il ricorso è stato accolto.

Nella sentenza 513/2024 (sotto allegata), il Giudice di Pace sottolinea innanzitutto come da parte del Comune chiamato in causa non sia stato dimostrato che l'apparecchio rilevatore utilizzato fosse omologato, nonostante spetti proprio alla Pubblica Amministrazione assolvere alla «prova relativa alla legittimità dell'accertamento».

È a questo punto che il GDP ribadisce ancora una volta come il legislatore ha previsto l'omologazione per gli apparecchi per la rilevazione della velocità perché questo non fa altro che consentire una maggiore tutela del cittadino.

Anche in questa vicenda, così come avviene spesso, il Comune in questione ha presentato la documentazione per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'apparecchio da parte del Mit che però è cosa ben diversa dall'omologazione.

L'approvazione è infatti una mera presa d'atto della bontà di quanto sostenuto dall'impresa fornitrice dello strumento nella sua richiesta di approvazione. L'omologazione prevede invece esami più approfonditi attraverso un procedimento amministrativo con il quale si accerta la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del Codice della Strada.

Sono dunque due fattispecie diverse. E a ribadirlo è anche il GDP in questa sentenza che considera illegittimo il rilevamento in questione e accoglie il ricorso annullando i verbali.


Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento

Data: 11/03/2024 06:00:00
Autore: Redazione