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Autovelox non omologato illegittimo: addio multa

Il tribunale di Sondrio annulla il verbale elevato per eccesso di velocità data l'illegittimità dell'autovelox per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 142 c. 6 Codice della strada


Autovelox illegittimo

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Sondrio, l'autovelox Sulla SS 36 del Lago di Como e dello Spluga nell'attraversamento del centro abitato di Verceia è illegittimo per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 142 c. 6 Codice della strada ovvero perché l'apparecchio utilizzato dalla Polizia Locale di Verceia non è munito del Decreto di Omologazione. Così ha deciso il Tribunale di Sondrio con la sentenza n. 843/2024 (sotto allegata) a seguito di appello della decisione del Giudice di Pace di Sondrio che aveva rigettato la domanda.

Nella decisione del Tribunale emerge che le opposte argomentazioni delle parti si appuntavano principalmente sull'identità di significato di "Omologazione" e "Approvazione" dell'autovelox, che costituisce il cuore della diatriba. Il contrasto giurisprudenziale sul punto è originato dall'ambiguità e non linearità delle norme in materia.

Il Giudice ha legittimamente ritenuto decisivo e dirimente il disposto di cui all'art. 142 Cds, il quale, al comma 6, recita: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e documenti relativi a percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

Anche se in numerose disposizioni – continua il Giudicante – è lo stesso Codice della strada a indicare in via alternativa omologazione e approvazione quasi a sancirne l'equipollenza (es. art. 345 Reg. Esec. Cds, art. 201 comma 1 ter, art. 45 e art. 193 comma 4 del cds) concorda il giudice con quella interpretazione a mente della quale tale equiparazione è, a ben vedere, solo apparente, stante la diversità di procedura e di contenuto logico del provvedimento.

Omologazione e approvazione: differenze

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Tale diversità è precisata dall'art. 192 del Regolamento del CDS, intitolato "OMOLOGAZIONE e APPROVAZIONE" che, ai commi 2 e 3 descrive, rispettivamente, entrambe le procedure.

L'omologazione, a differenza della mera approvazione, è un provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchiature alle prescrizioni del Regolamento del Cds, implicando un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell'accertamento effettuato.

Nel caso di specie, l'apparecchiatura autovelox di accertamento automatico utilizzata dalla Polizia Locale di Verceia risultava sprovvista di "debita omologazione" e il relativo verbale di accertamento deve essere annullato.

Il Prefetto di Sondrio non doveva autorizzare quell'autovelox per: assenza della relazione sulla incidentalità, strada priva dei requisiti previsti dal codice della strada e assenza piano urbano del traffico, insomma un disastro che apre le porte ai ricorsi.

Già il giudice di pace di Sondrio, in passato, ha accolto alcuni ricorsi che contestavano l'autovelox usato dal Comune di Verceia, sulla SS36 posti alternativamente tra il km 102+II e 103+III ambo direzioni di marcia. I fatti risalgono agli anni 2021 e 2022 quando alcuni automobilisti si erano visti contestare una violazione del limite di velocità con una multa di € 193.00 e la decurtazione di tre punti sulla patente, perchè secondo la Polizia Locale di Verceia avevano superato il limite imposto di 50 Km/h la cui velocità è stata sempre rilevata con autovelox non conformi alla normative in totale assenza del decreto di omologazione.

Assenza piano urbano ed extraurbano del traffico

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All'attenzione del giudice è stata posta anche l'assenza del PUT. I piani del traffico sono obbligatori in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale.

In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l'eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.

In merito, l'art. 36 comma 4 C.d.S. dispone infatti che: "I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire".

Il successivo comma 10, inoltre, specifica che "I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del Prefetto, dal (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del pienone alla sua realizzazione".

Installazione e uso autovelox su S.S.

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Tra le contestazioni mosse nel ricorso anche quella relativa al Decreto del Prefetto di Sondrio che non aveva autorizzato l'installazione e l'uso dell'autovelox con la contestazione differita (successiva) prevista e possibile solo in alcune strade e non sulla SS 36 del lago di Como e dello Spluga.

La strada S.S.36 del lago di Como e dello Spluga nel territorio di Sondrio non presenta infatti le caratteristiche minime previste e richieste dal Codice della Strada, come disposto da sentenze del tribunale di Milano e dalla stessa Corte di Cassazione, da ultimo con le sentenze 5078/2023 e 1805/2023, secondo cui "una strada per essere a norma deve avere le banchine di almeno 1 metro", elemento strutturale definito dallo stesso codice della strada "obbligatorio" e dalla Suprema Corte "indefettibile".

Assenza relazione tecnica sull'incidentalità

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E' stato anche fatto rilevare che il Decreto Legge n. 121 del 2002, art. 4 dispone che - nella valutazione ai fini autorizzativi - il prefetto deve rilasciare una autorizzazione (decreto prefettizio) che tenga conto innanzitutto della relazione tecnica sulla incidentalità (con danni alle persone e non ai mezzi sulla media nazionale ultimi 5 anni). Documento, peraltro richiesto dalla difesa al prefetto di Sondrio ma non reso disponibile.

La legge dispone che: "il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2 C.d.S., commi 2 e 3. Il giudice non ha accertato – com'è suo obbligo - che la strada non presentava alcuna banchina laddove, invece, la presenza di una banchina risulterebbe un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria".

Tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada extraurbana secondaria tipo "C" rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni (Cass. n. 16622 del 2019); - è, pertanto, illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 del codice (Cass. n. 5532/2017; Cass. n. 7872/2011)".

La questione appare tutt'altro che trascurabile, perché, ferma restando la necessità dell'individuazione della strada da parte del Prefetto (il quale deve, comunque, valutare ulteriori requisiti, quali, in particolare, un elevato livello di sinistrosità sul tratto di strada, la documentata impossibilità o difficoltà, purché oggettiva, di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico), ci si deve chiedere quali siano le "restanti tipologie di strade".

Dovendosi ritenere la strada sulla quale è stata accertata l'infrazione una strada extraurbana secondaria, con qualifica di - Strada urbana di quartiere tipo "E" - (art. 2 let. E c.d.s.), ossia una strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, deve, pertanto, ritenersi che la stessa, per potervi legittimamente posizionare l'autovelox, debba essere dotata di banchine, ossia di quella parte di strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca.

"Se il Prefetto emana lo stesso a proprio insindacabile giudizio dopo una adeguata istruttoria, che ha come essenziale punto di riferimento, e scopo, quello del perseguimento della sicurezza stradale, non si può, tuttavia, escludere che il giudice del merito possa, anche se in via incidentale, nell'ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, pervenire ad una temporanea disapplicazione del medesimo qualora non sia stata conseguita prova adeguata della sussistenza, in riferimento alla strada, di tutte le caratteristiche obbligatoriamente necessarie ex lege".

Data: 18/03/2024 08:00:00
Autore: Franco Esposito