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Pensione anticipata: le istruzioni INPS

L'Inps ha fornito istruzioni in merito alle modifiche introdotte in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo


Pensione anticipata e di vecchiaia

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Con le modifiche introdotte dalla legge n. 213 del 2023, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", l'Inps ha spiegato che a partire dal primo gennaio 2024 si potrà andare in pensione a 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, a condizione che non siano stati versati contributi previdenziali prima del 1996 e che sia stato maturato un importo di pensione almeno pari all'assegno sociale pari ad euro 534,41 al mese.

Requisito per accesso alla pensione

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Con circolare n. 46 del 13.03.2024 (sotto allegata) l'ente previdenziale ha spiegato che, a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata legge n. 213 del 2023 e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori che hanno cominciato a versare contributi successivamente al 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per accedere alla pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale (che per il 2024 è pari a 534,41 euro). Resta fermo, ha specificato l'Inps, che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Modifiche al requisito di importo soglia

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Dal 1° gennaio 2024 cambia anche il requisito d'importo soglia per l'accesso alla pensione anticipata che sarà pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995. L'importo soglia dell'assegno sociale sarà inoltre ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Adeguamenti della speranza di vita al requisito contributivo

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Nella Circolare, l'Inps ha spiegato che, sempre a partire dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione per accedere al pensionamento dovrà essere adeguato alla speranza di vita del contribuente.

Al riguardo è stato fatto presente che "il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati".

Importo massimo della pensione

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La novella normativa prevede che la pensione è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo di accesso al sistema pensionistico.

Pertanto, ha evidenziato l'Inps, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può superare il suddetto importo massimo mensile (vale a dire 2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l'anno 2024).

Qualora invece al momento della liquidazione della pensione anticipata, risulti "un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l'importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l'importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile".

L'ente ha inoltre riferito che, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Decorrenza del trattamento pensionistico

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Per quanto attiene invece alla decorrenza trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024, l'Inps ha in particolare indicato che esso "non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell'AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997".

Data: 20/03/2024 07:00:00
Autore: Silvia Pascucci