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Cassazione: mobbing e danno differenziale

"Per fondare la responsabilità è necessario (…) che la condotta, dolosa o colposa, attiva od omissiva, dell'agente abbia avuto efficienza causale, anche soltanto a livello di concausa, nella produzione dell'evento dannoso, che quest'ultimo si sia verificato a causa della condotta (anche se non necessariamente soltanto a causa di essa), e correlativamente, che quell'evento non si sarebbe verificato se quella condotta non fosse stata posta in essere. Come sottolineato, infatti, da questa Corte, "un evento dannoso è da considerarsi causato sotto il profilo materiale da un altro, se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non)" (…). Quando la sua condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Agli effetti civili nei confronti del danneggiato non può invocare l'esistenza di altre cause per ottenere una riduzione proporzione del risarcimento dovuto. Può farlo invece, in caso di una pluralità di soggetti agenti, agli effetti interni, nella ripartizione della somma dovuta tra i vari responsabili, che però sono tenuti tutti solidalmente nei confronti del danneggiato. Non può sussistere, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che si sarebbero verificati anche senza di essa. Di conseguenza non può essere addebitato all'agente quel danno che si sarebbe comunque verificato indipendentemente dalla condotta, e, a maggior ragione, quello che era preesistente. Deve essergli addebitato, invece, il maggior danno, oppure l'aggravamento, che sia intervenuto per effetto della condotta dell'agente, che non si sarebbero verificati senza di essa. In tal caso, però, l'agente sarà responsabile soltanto di questo maggior danno, della differenza tra il danno che si sarebbe verificato in ogni caso, oppure che era preesistente, e quello che invece è stato raggiunto una volta che su quanto preesistente, o comunque estraneo alla condotta di quel soggetto (perchè imputabile ad altri soggetti o dovuto a cause naturali non addebitagli all'uomo), si sono innestate, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, le conseguenze della condotta. Per la quota differenziale di danno, d'altra parte, all'interno di essa, l'agente non potrà avvalersi della possibile sussistenza di concause, ma sarà responsabilità per intero, indipendentemente dalla sua misura percentuale di colpa. In questi casi è necessario, perciò, distinguere tra il danno indipendente dalla condotta, ed il maggior danno, o l'aggravamento, che siano imputabili alla condotta dell'agente".
È quanto ha di recente stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 13400/2007) intervenuta sul caso di un lavoratore che aveva proposto un'azione risarcitoria nei confronti del proprio datore di lavoro lamentandone i ripetuti comportamenti vessatori. La Corte, avendo accertato l'esistenza di pregresse patologie psichiche in capo all'uomo e il mero aggravamento di tale condizione ad opera della condotta datoriale, ha riconosciuto la risarcibilità del solo danno differenziale. Data: 28/08/2007
Autore: Silvia Vagnoni