Contratto di convivenza: forma, contenuto ed effetti giuridici
Tutela e regolamentazione della coppia di fatto: cos'è il contratto di convivenza e quali sono i suoi requisiti
- La legge Cirinnà
- Cos'è il contratto di convivenza
- Aspetti patrimoniali
- Modifica e scioglimento del contratto di convivenza
La legge Cirinnà
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Nella società attuale il concetto di famiglia abbraccia molteplici casistiche e situazioni di coppie unite nella condivisione di reciproci sentimenti, ma non sempre tutelati dal diritto. Difatti il fondamento della famiglia legittima nell'ordinamento italiano si rinviene nell'art. 29 comma 1 della Costituzione, che riconosce e tutela l'istituzione familiare fondata sul matrimonio.
Tale nozione, tuttavia, dev'essere intesa in collegamento sistematico con l'art. 2 della Costituzione stessa che tutela l'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima tra tutte la famiglia (legittima e non).
Al fine di estendere anche ai conviventi di fatto alcuni diritti riconosciuti ai coniugi, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 76/2016, nota anche come Legge Cirinnà, che, oltre ad istituire le unioni civili per coppie omosessuali, ha regolamentato le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni.
La predetta legge disciplina, altresì, i contratti di convivenza, precisandone forma e contenuti. In sostanza, il legislatore ha voluto dare una veste giuridica alla cosiddetta "convivenza more uxorio", che nella prassi si sta affiancando sempre di più al rapporto matrimoniale.
Cos'è il contratto di convivenza
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Il contratto di convivenza è un accordo scritto con cui i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Gli aspetti non patrimoniali non possono essere oggetto di un contratto di convivenza e, dunque, sono esclusi.
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Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni - di diverso o dello stesso sesso- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Aspetti patrimoniali
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E' possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali quali:
- le modalità di partecipazione alle spese comuni e di contribuzione reciproca nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
- i criteri di attribuzione della proprietà di beni acquistati nel corso della convivenza, potendo addirittura stabilire una sorta di regime di comunione o separazione dei beni;
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare discussioni e rivendicazioni;
- la facoltà di assistenza reciproca nel caso di malattia fisica o psichica o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Dal contratto di convivenza derivano dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto, nel caso di violazione degli obblighi assunti da una delle parti con il contratto, l'altra parte può rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Inoltre, alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall'art. 438, comma II, c.c.
Modifica e scioglimento del contratto di convivenza
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Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla Legge, vale a dire per: morte di uno dei conviventi; successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone; accordo delle parti formalizzato in un atto avente la stessa forma di quello originario e recesso unilaterale, sempre redatto nella stessa forma e notificato all'altro convivente. Sia la stipula del contratto che la sua eventuale modifica o risoluzione vanno registrate all'anagrafe ed annotate nel certificato del contratto di convivenza.
Per quanto riguarda la ripetibilità delle dazioni in denaro effettuate durante la convivenza, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, qualora le somme elargite da un convivente a favore dell'altro vadano oltre i limiti di proporzionalità e di adeguatezza riferiti alla singola relazione, non possono ritenersi mero adempimento di un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza e, pertanto, configurano un indebito arricchimento con facoltà di esperire la relativa azione giudiziale. (Cass. Civ. n. 2392/2020, Cass. Civ. n. 11330/2009).
Avv.ta Francesca della Ratta
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Autore: Francesca Della Ratta