Procedimento disciplinare per l'avvocato che insulta un collega
- Procedimento disciplinare avvocato
- Illecito disciplinare: errore revocatorio
- Procedimento disciplinare legittimo e prescrizione
Procedimento disciplinare avvocato
Legittimo il procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'avvocato raggiunto da diversi esposti presentati al Consiglio dell'Ordine e con i quali, tra l'altro, il legale è stato denunciato per la pronuncia di frasi offensive rivolte a un collega. Il ricorso per revocazione è inammissibile perché i vari punti controversi relativi alla prescrizione dell'illecito disciplinare denunciato sono stati oggetto di discussione, ragione per la quale l'errore di fatto deve collocarsi al di fuori dei perimetri dell'errore revocatorio. Lo hanno chiarito le sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7316/2024 (sotto allegata).
Illecito disciplinare: errore revocatorio
Nei confronti di un avvocato viene avviato un procedimento disciplinare a causa di numerosi esposti con i quali sono stati denunciati diversi comportamenti illeciti di rilievo disciplinare.
Le condotte denunciate riguardano in particolare l'accusa di estorsione rivolta a un collega, la pronuncia di frasi offensive, lesive dell'onore e del decoro di un collega e l'accettazione di un incarico professionale in contrasto con le regole deontologiche. Il Consiglio distrettuale di disciplina, riconoscendo la responsabilità disciplinare del legale, lo sospende dall'esercizio della professione per un mese.
L'avvocato impugna la decisione davanti al CNF, che accoglie il ricorso solo parzialmente. L'avvocato ricorre quindi in Cassazione, ma la Corte si pronuncia in favore del CNF, ritenendo non prescritto l'illecito disciplinare commesso dall'avvocato nei confronti di un collega, a cui ha rivolto frasi lesive del suo decoro e della sua dignità.
L'avvocato impugna anche questa sentenza della Corte di Cassazione perché la ritiene viziata da un errore di fatto revocatorio. La stessa avrebbe dato per verificato un fatto non verificatosi o, se anche verificatosi, già prescritto.
Procedimento disciplinare legittimo e prescrizione
Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha esposto in modo chiaro e puntuale l'errore revocatorio ma si è lamentato piuttosto di un errore di valutazione del giudice.
Quand'anche nel caso di specie si sia verificato un errore di fatto, lo stesso non configura un errore revocatorio, che rileva solo se di esso non si è discusso, ipotesi che però, nel caso di specie, non si è verificata. Tutte le questioni relative alla prescrizione dell'illecito disciplinare contestato dall'avvocato sono state infatti ampiamente dibattute.
L'avvocato avrebbe dovuto sollecitare una trattazione più approfondita delle questioni relative alla prescrizione dell'illecito disciplinare in sede di merito, non in sede di legittimità.
Non si configura un errore revocatorio quando l'erronea percezione degli atti di causa non sia stata oggetto di discussione e la pronuncia sia il frutto dell'apprezzamento dei risultati processuali da parte del giudice.
Data: 16/04/2024 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate